La revoca del nulla osta al lavoro subordinato richiede istruttoria adeguata e motivazione specifica (TAR Emilia-Romagna n. 345 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 31 d.P.R. n. 394/1999 deve essere sorretto da un’istruttoria adeguata e da una motivazione specifica in ordine alla ritenuta insufficienza del requisito reddituale del datore di lavoro. È illegittimo il provvedimento che si limiti a richiamare genericamente i pareri resi dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, senza indicare la documentazione fiscale esaminata, i parametri reddituali minimi applicati e senza offrire alcun riscontro alla documentazione prodotta dall’interessato a comprova della capacità reddituale. Il provvedimento adottato in ottemperanza a un’ordinanza cautelare che sostituisce integralmente quello precedente determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso avverso l’atto originario.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Piacenza aveva rifiutato il nulla osta al lavoro subordinato per assistenza familiare richiesto in favore di un lavoratore. Con ordinanza cautelare il Tribunale amministrativo aveva disposto il riesame della domanda, ordinando all’Amministrazione di pronunciarsi con adeguata motivazione sulla spettanza del nulla osta. In ottemperanza, la Prefettura adottava un nuovo provvedimento di revoca del nulla osta, già rilasciato, fondato sull’insufficienza del requisito reddituale del datore di lavoro, a sua volta impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il provvedimento di revoca adottato in seguito all’ordinanza cautelare aveva sostituito integralmente quello originario di rifiuto, ormai privo di effetti lesivi.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale ha ricordato che il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per assistenza familiare è subordinato alla sussistenza del requisito reddituale del datore di lavoro, i cui limiti minimi sono definiti dalla circolare interministeriale del 30 ottobre 2023, che richiama la circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 e la nota n. 2066 del 21 marzo 2023. Il reddito imponibile non deve essere inferiore a € 20.000,00 annui, elevato a € 27.000,00 in presenza di nucleo familiare composto da più familiari conviventi, con possibilità di concorso del reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado.
Il provvedimento di revoca impugnato richiamava i pareri resi dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Piacenza ma, ad avviso del Collegio, non evidenziava il necessario approfondimento istruttorio. In particolare, non specificava quale documentazione fosse stata esaminata – dichiarazioni, visure fiscali o altro – né quali parametri reddituali minimi fossero stati applicati, senza nemmeno richiamare le circolari di riferimento. L’Amministrazione non aveva inoltre articolato alcun riscontro alla puntuale documentazione prodotta dall’interessato, che aveva depositato in giudizio i modelli 730 a comprova del possesso dei requisiti reddituali.
La carenza istruttoria e l’insufficienza motivazionale hanno pertanto determinato l’illegittimità della revoca, con conseguente accoglimento dei motivi aggiunti e annullamento del provvedimento, salve le ulteriori determinazioni della Prefettura. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, in considerazione della soccombenza virtuale già emersa in sede cautelare.
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Nota della Redazione
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