Cessazione della materia del contendere per ottemperanza sopravvenuta al giudicato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 393 del 29.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per l’esecuzione del giudicato ex art. 112 cod. proc. amm. non impedisce che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ottemperi spontaneamente alla pronuncia. In tal caso, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere determina l’esaurimento della funzione del giudizio di ottemperanza, che resta privo di utilità pratica per il ricorrente. L’avvenuta ottemperanza, quand’anche successiva alla notifica del ricorso, non preclude la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente in servizio, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, una pronuncia favorevole, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini. L’Amministrazione, pur destinataria della notifica della sentenza munita di attestazione di conformità, non aveva provveduto spontaneamente all’esecuzione della stessa. Il ricorrente, pertanto, proponeva dinanzi al TAR per il Friuli-Venezia Giulia il ricorso per l’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari per dare integrale attuazione alla pronuncia del giudice ordinario.
Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha comunque ottemperato al contenuto della sentenza, sia pure in un momento successivo alla proposizione della domanda giudiziale. La documentazione versata in atti ha consentito al Collegio di verificare l’intervenuta esecuzione del giudicato.
La Motivazione del TAR
Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta, ha rilevato che la materia del contendere è venuta meno, atteso che l’Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato, ancorché l’ottemperanza sia intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio. In tale evenienza, il ricorso per l’esecuzione del giudicato perde la propria funzione, non essendovi più alcuna utilità concreta da conseguire attraverso l’intervento giurisdizionale: l’oggetto della domanda risulta, pertanto, integralmente soddisfatto dalla condotta successiva dell’Amministrazione.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, pur risolvendo il rapporto processuale, non esonera l’Amministrazione dalla rifusione delle spese di lite. Il principio della soccombenza virtuale, applicabile anche nel giudizio di ottemperanza, impone di valutare l’esito complessivo della vicenda, nel quale il ricorrente ha visto riconosciuta la fondatezza delle proprie ragioni, sia nel giudizio di merito sia nella necessità di attivare la procedura esecutiva per ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione.
Il Collegio ha, quindi, condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in misura forfettaria, oltre agli accessori dovuti per legge e al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa. La distrazione delle spese è stata disposta in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta dichiarandosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 26 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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