Rinuncia all’istanza cautelare e fissazione dell’udienza pubblica di merito (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 87 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’istanza cautelare dichiarata dalla parte ricorrente in camera di consiglio determina la definizione della fase incidentale, senza necessità di pronuncia sulle spese, rinviate al definitivo. In tale evenienza, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 120, comma 6, cod. proc. amm., fissa l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito, potendo l’Amministrazione aggiudicatrice, nelle more, prorogare la convenzione in essere, di prossima scadenza, con conseguente soprassessione dalla stipula della nuova convenzione.
Il Fatto
La Cooperativa ricorrente impugnava il decreto del Servizio Centrale Unica di Committenza n. 25246/GRFVG del 12 maggio 2026, con il quale era stata disposta l’aggiudicazione alla società controinteressata dei Lotti n. 1 e n. 2 della gara per l’affidamento del servizio di gestione dei nidi d’infanzia di alcune Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, nonché la ri-aggiudicazione e il subentro nell’esecuzione del servizio.
Nel giudizio instaurato, la Regione intimata e la società aggiudicataria si costituivano in giudizio. Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, la Cooperativa ricorrente dichiarava di rinunciare all’istanza di sospensione, a fronte della prospettata fissazione dell’udienza pubblica del 7 ottobre 2026 per la trattazione del ricorso e dell’impegno assunto dalla Regione di soprassedere dalla stipula delle convenzioni fino alla definizione del giudizio, disponendo nelle more la proroga della convenzione in essere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare dichiarata dalla parte ricorrente, ritenendo che tale dichiarazione, intervenuta a seguito dell’impegno assunto dall’Amministrazione resistente di non procedere alla stipula delle convenzioni sino alla definizione del giudizio e di prorogare la convenzione in essere, rendesse non più necessaria la trattazione dell’incidente cautelare.
In applicazione dell’art. 120, comma 6, cod. proc. amm., il giudice ha fissato l’udienza pubblica del 7 ottobre 2026 per la trattazione del ricorso nel merito, trattandosi di controversia in materia di procedure di affidamento di pubblici servizi, soggetta al rito speciale accelerato.
Il Collegio ha infine rinviato al definitivo ogni statuizione in merito alle spese di lite, incluse quelle relative alla fase cautelare, in conformità al principio della soccombenza virtuale che sarà valutata all’esito della decisione sul merito.
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Nota della Redazione
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