Improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’aggiudicazione sopravvenuta (TAR Lazio n. 933 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto avverso l’esclusione da una procedura di gara quando, successivamente alla notifica del gravame, sia intervenuta la determina di aggiudicazione in favore di altro operatore e tale determina non sia stata impugnata dall’escluso nel termine perentorio di trenta giorni di cui all’art. 120, comma 5, cod. proc. amm.. L’aggiudicazione, divenuta inoppugnabile per decorso del termine, consolida in via definitiva l’assegnazione della commessa in capo all’aggiudicatario, con la conseguenza che l’eventuale accoglimento del ricorso avverso l’esclusione non potrebbe produrre alcuna utilità concreta per il ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura negoziata indetta da Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza inerenti interventi di efficientamento energetico di impianti sportivi. Con provvedimento del 19 febbraio 2026, la stazione appaltante ne disponeva l’esclusione dalla gara.
Avverso tale esclusione la società proponeva ricorso, notificato il 23 marzo 2026 e depositato il 2 aprile 2026. Nelle more del giudizio, in data 1° aprile 2026, la stazione appaltante adottava la determina di aggiudicazione in favore di altro operatore, comunicata alla ricorrente il 13 aprile 2026. La società, tuttavia, non proponeva impugnazione avverso tale determina.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla resistente, fondata sulla mancata impugnazione della sopravvenuta determina di aggiudicazione. Ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La determina di aggiudicazione, adottata il 1° aprile 2026 e comunicata alla ricorrente il 13 aprile 2026, non era stata impugnata nel termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., essendo quindi divenuta inoppugnabile. Tale consolidamento ha determinato il definitivo radicarsi dell’aggiudicazione in capo all’operatore risultato vincitore.
Il Collegio ne ha tratto la conseguenza che la ricorrente non avrebbe potuto più trarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del gravame avverso l’esclusione: l’aggiudicazione, ormai definitiva, preclude qualsivoglia possibilità di conseguire la commessa, con la conseguente carenza di interesse alla decisione nel merito.
In applicazione del principio della soccombenza, la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidate nella complessiva misura di € 3.000, oltre oneri e accessori di legge. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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Nota della Redazione
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