La flessione dei giudizi caratteristici dei militari non richiede una motivazione rafforzata se assistita da idonea motivazione (TAR Lazio n. 932 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni del personale militare contenute nella documentazione caratteristica costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono censurabili solo in caso di arbitrarietà, irrazionalità manifesta o travisamento dei fatti. I giudizi espressi in ciascun documento caratteristico sono riferiti esclusivamente all’arco temporale contemplato dal documento e sono autonomi e indipendenti l’uno dall’altro, senza che possa configurarsi un diritto del valutando al mantenimento del giudizio ottenuto in periodi precedenti. La motivazione del giudizio finale trova la propria genesi nei giudizi parziali riportati a fianco di ciascuna voce, sicché il giudizio finale è congruamente motivato quando sia in rapporto di armonia con i singoli giudizi analitici. Una flessione del giudizio di un solo livello, assistita da motivazione idonea, non richiede uno sforzo motivazionale particolarmente intenso e non costituisce ex se indice di contraddittorietà.
Il Fatto
Un Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri, Comandante di una stazione, ha impugnato la documentazione caratteristica relativa al periodo dal 04.03.2023 al 31.12.2023, recante la qualifica finale di “nella media”, in flessione rispetto ai giudizi “sicuramente positivo” e “molto buono” conseguiti nei due periodi precedenti.
Il ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione e la contraddittorietà della valutazione rispetto ai precedenti documenti caratteristici, nonché la disarmonia tra le voci analitiche e la qualifica finale attribuita, assumendo l’illegittimità della flessione per violazione delle disposizioni ministeriali e dell’art. 97 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato i consolidati principi in materia di valutazione del personale militare, ricordando che i giudizi espressi dai superiori gerarchici risolvendosi in un’analitica valutazione delle capacità e attitudini del singolo, l’eventuale abnormità della scheda deve risultare ictu oculi sulla base di elementi oggettivi.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il giudizio complessivo “soddisfacente” con qualifica “nella media” risulta motivato sia dal compilatore sia dal primo revisore, i quali hanno entrambi evidenziato la discontinuità dell’impegno profuso nell’organizzazione del servizio e nella gestione del personale, in un reparto a forza minima, con conseguente attestazione del rendimento su un livello soddisfacente.
Quanto alla flessione rispetto alle valutazioni precedenti, il Tribunale ha ricordato il principio di autonomia e indipendenza dei periodi di valutazione, sancito dal d.lgs. n. 66/2010 e dal d.P.R. n. 90/2010, in base al quale le valutazioni sono autonome e indipendenti tra loro e altre valutazioni non possono vincolare la coscienza e la facoltà di giudizio del superiore, escludendo qualsiasi diritto del valutando alla immodificabilità in pejus del giudizio positivo conseguito in passato.
La Corte ha infine precisato che la diversificazione dei punteggi tra periodi differenti costituisce evenienza fisiologica e che, nel caso concreto, il lieve abbassamento di un solo livello della qualifica non richiedeva uno sforzo motivazionale particolarmente intenso, tanto più considerando il diverso ruolo rivestito dal ricorrente e le connesse attitudini richieste. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.