Illegittimo il progetto terapeutico che riduce la terapia del minore senza motivazione (TAR Lazio n. 901 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La terapia ABA per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA). Non sussiste, tuttavia, un diritto soggettivo perfetto all’erogazione di una determinata metodica terapeutica, se non dopo che il piano terapeutico individualizzato, redatto dalla struttura pubblica, abbia individuato la terapia più confacente. Il piano terapeutico che riduca drasticamente le ore di trattamento già erogate è illegittimo ove non sia preceduto da una compiuta valutazione del minore da parte dell’equipe multidisciplinare e non motivi congruamente il discostamento dalle prescrizioni dei sanitari e dal quadro clinico attestato.
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3, con disabilità intellettiva moderata, impugnavano il nuovo progetto terapeutico redatto dalla Asl, che prescriveva una terapia domiciliare di sole 2/4 ore settimanali, anziché il trattamento intensivo ABA di 15 ore settimanali più 3 ore di logopedia, fino ad allora svolto in forma privata e raccomandato da strutture pubbliche di eccellenza. I ricorrenti chiedevano l’annullamento del provvedimento e l’accertamento del diritto del minore all’erogazione diretta o indiretta del trattamento, oltre alla condanna al risarcimento delle spese sostenute.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamato il quadro normativo (art. 1 d.lgs. n. 502/1992, legge n. 134/2015, art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017), ha confermato che la terapia ABA rientra nei LEA, ma ha precisato che il diritto all’erogazione di una specifica metodica sorge solo all’esito del piano terapeutico individualizzato.
Nel caso di specie, il piano era stato redatto senza la previa valutazione del minore da parte della competente Unità Valutativa Multidisciplinare e senza alcuna motivazione circa la drastica riduzione delle ore di terapia, già fissate in 20 ore settimanali dal giudice ordinario. La Corte ha rilevato che la riduzione contrastava con le certificazioni del Policlinico Gemelli e del supervisore, che raccomandavano un trattamento intensivo di almeno 13-15 ore settimanali.
L’assenza di una congrua motivazione sul discostamento dalle risultanze cliniche rendeva il provvedimento illegittimo. Il TAR ha quindi annullato il piano terapeutico, accertando il diritto del minore a un trattamento di almeno 15 ore settimanali di terapia ABA e 3 ore di logopedia, con condanna della Asl al pagamento delle spese documentate e conferma dell’incarico al commissario ad acta già nominato per l’esecuzione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.