Rigetto della cautela per carenza di periculum in mora: il dipendente in malattia non subisce un danno grave e irreparabile (TAR Lazio n. 245 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati è rigettata per manifesta carenza del requisito del periculum in mora qualora il ricorrente, già sospeso dal servizio, versi in stato di malattia e percepisca comunque il trattamento economico previsto dall’art. 15, d.P.R. 7 maggio 2008. In tale situazione, l’assenza di una lesione patrimoniale attuale e la mancata allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile in attesa della definizione del giudizio di merito rendono la tutela cautelare non utilmente valutabile. La compensazione delle spese della fase cautelare consegue alla natura interlocutoria della pronuncia.
Il Fatto
Un appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impugnava una serie di atti, tra cui la sospensione dal servizio e il collocamento d’ufficio in stato di malattia, la declaratoria di inefficacia di una comunicazione di malattia, l’annullamento di timbrature e la nullità di un certificato medico. Con successivi motivi aggiunti estendeva l’impugnazione alla sanzione disciplinare applicata, alla contestazione di addebito e alla convocazione dinanzi alla commissione medica ospedaliera, chiedendo altresì il risarcimento del danno. Il Ministero dell’interno si costituiva in giudizio per resistere alla domanda.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare e ha ritenuto la domanda non utilmente valutabile per manifesta carenza di periculum in mora. Il ricorrente, infatti, non aveva in alcun modo illustrato la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione degli atti impugnati nelle more del giudizio di merito.
La circostanza che il ricorrente si trovi attualmente in stato di malattia ha assunto rilievo decisivo: la sospensione dal servizio non comporta, nella sua attuale condizione, la perdita del trattamento economico, che continua a essere percepito ai sensi dell’art. 15, d.P.R. 7 maggio 2008. Tale norma, recante il recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantisce la conservazione della retribuzione in caso di malattia, escludendo così l’attualità del danno patrimoniale lamentato.
L’assenza di una lesione economica immediata, unita alla mancata dimostrazione di un pregiudizio non ristorabile per equivalente, ha pertanto condotto al rigetto della domanda di sospensione. Il Tribunale ha nondimeno disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, considerata la natura interlocutoria della pronuncia e la complessità della vicenda amministrativa sottostante.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.