Accesso agli atti: ostensione tardiva e soccombenza virtuale (TAR Lazio n. 836 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ostensione, da parte dell’amministrazione, della documentazione richiesta dopo l’instaurazione del giudizio di impugnazione del silenzio-rifiuto e nel corso dello stesso comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., per intervenuta piena soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. In tal caso, le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, dovendosi verificare se, in assenza dell’adempimento sopravvenuto, il ricorso sarebbe risultato fondato. Ne consegue la condanna dell’amministrazione che abbia provveduto tardivamente all’ostensione di documenti da essa detenuti e richiesti dal privato. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, trova piena soddisfazione solo con l’esibizione integrale e tempestiva della documentazione richiesta.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva presentato al Comune un’istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, volta ad ottenere il rilascio di una segnalazione di presunta violazione urbanistica riguardante un immobile. L’amministrazione aveva opposto un diniego, successivamente qualificato come silenzio-rifiuto, avverso il quale il ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, il Comune aveva comunicato al ricorrente la segnalazione oggetto di accesso. La parte ricorrente aveva quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per l’accertamento della soccombenza virtuale dell’amministrazione e la condanna alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’ostensione della documentazione richiesta, intervenuta successivamente all’instaurazione del giudizio, ha determinato la piena soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente. Tale circostanza integra i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Quanto al regolamento delle spese, il Tribunale ha richiamato il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale occorre verificare se, in assenza dell’adempimento sopravvenuto, il ricorso sarebbe stato fondato. La valutazione deve condurre alla condanna dell’amministrazione che abbia provveduto tardivamente all’ostensione dei documenti da essa detenuti e richiesti dal privato.
Nella fattispecie, l’accesso è stato consentito solo a seguito dell’instaurazione del ricorso, circostanza che denota l’illegittimità del comportamento serbato dall’amministrazione. Il Tribunale ha pertanto posto le spese di lite a carico del Comune resistente, non costituito in giudizio, liquidandole in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.
La decisione si pone in continuità con i precedenti giurisprudenziali citati in motivazione, tra cui T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV bis, n. 5553 del 2026 e Cons. Stato, Sez. V, n. 809 del 2024, che affermano il medesimo principio in tema di spese di lite nel giudizio di accesso agli atti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.