Carenza di interesse per il sub-concessionario che impugna la convenzione urbanistica di un progetto concorrente (TAR Liguria n. 1023 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto dal sub-concessionario di un’area portuale avverso la delibera di approvazione dello schema di convenzione urbanistica relativa a un progetto concorrente è inammissibile per difetto di interesse quando il ricorrente non sia titolare di alcun titolo attuale – convenzione urbanistica, permesso di costruire o autorizzazione commerciale – per realizzare il proprio intervento e la lesione dedotta sia priva dei requisiti di attualità e concretezza. La mera prospettazione di un futuro pregiudizio economico derivante dalla concorrenza, in assenza di un danno attuale, non integra l’interesse al ricorso. La diversa natura e finalità dei progetti – quale emergesi dal confronto tra un centro polifunzionale ad ampia superficie e il recupero di un edificio vincolato con destinazione commerciale circoscritta a esercizi di vicinato – esclude altresì la rappresentabilità di una concreta incidenza economica.
Il Fatto
La società ricorrente è sub-concessionaria dal 2006 dell’area di Ponte Parodi nel Porto antico di Genova, destinata alla realizzazione di un centro polifunzionale approvato con accordo sottoscritto nel 1999. Nell’ambito della stessa area è collocato l’edificio Hennebique, oggetto di un progetto di recupero promosso da un raggruppamento di imprese concorrente. La ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta Comunale di Genova n. 317 del 29.12.2022 di approvazione dello schema di convenzione urbanistica per il recupero dell’edificio Hennebique, deducendo la violazione del principio di buona fede e affidamento, la violazione dell’art. 73-bis del PUC di Genova e dell’art. 49 della L.R. Liguria n. 36/1997, nonché il difetto di istruttoria per la carenza della disciplina dei parcheggi e per la previsione di una rotatoria su aree subconcesse alla stessa ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, ritenendola fondata. La ricorrente, pur essendo sub-concessionaria dal 2006, non ha sottoscritto alcuna convenzione urbanistica né ha ottenuto titoli edilizi o autorizzazioni commerciali per realizzare il proprio progetto, come la stessa ha riconosciuto. Il Tribunale ha rilevato che il danno alla concorrenza dedotto è privo di attualità e concretezza: la mancata definizione dei tempi di realizzazione del centro polifunzionale impedisce di configurare un pregiudizio attuale derivante dalla convenzione impugnata.
La sentenza ha inoltre sottolineato la differente natura dei due progetti. Il centro polifunzionale di Ponte Parodi, previsto dagli Accordi di Programma del 2007 e 2012, è caratterizzato da un Distretto Commerciale Tematico con superfici di vendita fino a 20.000 mq, con il 61% della superficie totale a destinazione pubblica. L’edificio Hennebique, invece, è un manufatto di archeologia industriale di circa 7.000 mq, soggetto a vincolo monumentale ex d.lgs. n. 42/2004, con una componente commerciale circoscritta a singoli esercizi di vicinato in due soli livelli: la superficie commerciale non può superare il 10% della superficie totale dell’edificio e non sono ammesse grandi strutture di vendita.
Progetti non sovrapponibili, quindi, sia per vocazione e dimensioni, sia per la mancanza di una convenzione tra la ricorrente e la parte pubblica. Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che la lesione derivante dagli atti impugnati non sia né attuale né concreta, dichiarando il ricorso inammissibile. La peculiarità della fattispecie ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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