Il vincolo idrogeologico di natura relativa non è ostativo al terzo condono dopo la declaratoria di illegittimità della disciplina regionale ligure (TAR Liguria n. 1004 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003 configura il vincolo idrogeologico come causa ostativa alla sanatoria edilizia, ammettendo il condono, nelle aree sottoposte a vincolo, soltanto per le opere minori di cui alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, ossia per interventi che non comportino incrementi di superficie o di volume. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, l.r. Liguria n. 5/2004, nella parte in cui consentiva la sanatoria di opere realizzate in aree sottoposte a vincolo idrogeologico di natura relativa, comporta l’applicazione della disciplina statale ostativa. Ne consegue che interventi consistenti nella realizzazione di nuovi manufatti, ancorché di ridotte dimensioni e con finalità accessorie, e ampliamenti che determinino incrementi superficiali o volumetrici non sono suscettibili di condono edilizio.
Il Fatto
Le ricorrenti impugnavano i provvedimenti con cui il Comune aveva rigettato le istanze di condono presentate nel 2004 per alcune opere abusive, realizzate in un fabbricato residenziale: un ampliamento di una cantina interrata, la realizzazione di un deposito attrezzi in legno e vetroresina, un ampliamento di una veranda e la realizzazione di alcuni manufatti in lamiera ad uso deposito, tutti di modeste dimensioni. Il diniego si fondava sulla circostanza che le opere ricadevano in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 22.1.1999, n. 4, con richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 225/2012. I provvedimenti definitivi di rigetto erano stati adottati nel 2023, dopo che i preavvisi di diniego del 2015 non erano stati notificati alle proprietarie.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che il riferimento al vincolo idrogeologico ex l.r. n. 4/1999 è idoneo a individuare la fonte normativa del vincolo stesso, la cui natura è precisata dall’art. 34 della medesima legge regionale, che rinvia ai Piani di bacino. Ha inoltre chiarito che, ai fini del terzo condono, nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o idrogeologici, sono sanabili esclusivamente le opere minori di cui alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, ossia interventi senza incremento di superficie o volume.
La disciplina regionale ligure, che aveva circoscritto le cause ostative ai soli vincoli di inedificabilità assoluta, era stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 225/2012, richiamata nei provvedimenti impugnati. Il giudice ha quindi escluso che la genericità del richiamo alla pronuncia della Consulta possa inficiare la validità del diniego, atteso che la portata ostativa della sentenza emerge chiaramente e che la natura vincolata del provvedimento rende superflua una motivazione più analitica.
La realizzazione di nuovi manufatti ad uso deposito (anche di piccole dimensioni), l’ampliamento di una veranda e di una cantina interrata integrano interventi che comportano la creazione di nuova volumetria o l’incremento delle superfici esistenti, e pertanto non rientrano nelle tipologie condonabili. A sostegno, la sentenza richiama i precedenti del Consiglio di Stato e della giurisprudenza amministrativa che qualificano tali opere come non sanabili in area vincolata.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per la mancata notifica dei preavvisi di diniego alle proprietarie, il Collegio ha rilevato che, trattandosi di provvedimento vincolato, l’omissione non è comunque idonea a inficiare l’atto. Ha inoltre precisato che il preavviso va comunicato agli istanti e che l’art. 35, comma 15, l. n. 47/1985 prevede che il diniego di sanatoria sia notificato al richiedente, sicché nessuna lesione del diritto di difesa è configurabile. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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