Ordinanza cautelare che bilancia stagione balneare e obbligo di demolizione delle cabine (TAR Liguria n. 258 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario uscente, alla scadenza della concessione demaniale, è obbligato a rimuovere i manufatti amovibili installati sull’area, dovendosi ritenere legittimo l’ordine di demolizione ex art. 54 cod. nav. ove le opere siano incompatibili con le previsioni pianificatorie e con la lex specialis della gara per la nuova assegnazione. In sede cautelare, il periculum in mora può essere bilanciato consentendo la prosecuzione dell’attività turistica sino al termine della stagione, differendo l’esecuzione della demolizione a data successiva e subordinandola a un termine finale perentorio.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria di un’area demaniale marittima in forza di un titolo ormai scaduto, impugnava l’ordine di demolizione delle cabine in legno ivi installate, emesso dal Comune ai sensi dell’art. 54 cod. nav. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un procedimento di incameramento delle opere, conclusosi con la decisione di non acquisirle allo Stato in quanto privi di interesse. L’amministrazione, ritenendo i manufatti amovibili e incompatibili con gli strumenti pianificatori e con il bando di gara per la nuova concessione, ne aveva ingiunto la rimozione entro venti giorni. Avverso tale atto, nonché contro l’ordinanza dirigenziale che aveva rieditato il procedimento, la società proponeva motivi aggiunti, deducendone l’illegittimità e rappresentando il pregiudizio derivante dall’impossibilità di condurre la stagione balneare in corso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente escluso che le doglianze fossero assistite da un consistente fumus boni iuris, confermando l’orientamento già espresso in precedenza. Le cabine in legno sono state qualificate come opere amovibili e, all’esito del procedimento di cui all’art. 49 cod. nav., gli organi competenti non le hanno ritenute meritevoli di mantenimento; ne consegue, ad avviso del Collegio, l’obbligo del concessionario uscente di rimuoverle, in conformità con la clausola contrattuale che impone lo sgombero dell’area alla scadenza del titolo.
Quanto alla dedotta discrasia cartografica circa l’esatta collocazione dei manufatti, il Tribunale ne ha rilevato l’irrilevanza: l’ordine di demolizione impugnato ha assunto il presupposto più favorevole al privato, ingiungendo la rimozione delle sole opere che risultano posizionate in area demaniale secondo tutte le rappresentazioni. La circostanza che parte delle cabine insista su area non demaniale non è quindi idonea a inficiare la legittimità dell’atto, che resta limitato alla porzione di opere ricadente sul demanio.
Il Collegio ha infine richiamato la precedente ordinanza cautelare, ribadendo che i manufatti risultano incompatibili con il PUD, con il Piano spiagge e con il bando di gara, il quale prevede che il tratto di arenile sia assegnato al nuovo concessionario libero da tali strutture. Ne deriva che l’amministrazione ha l’interesse e il dovere di ottenere la rimozione delle cabine, essendo venuto meno ogni titolo che ne giustifichi la permanenza.
Sotto il profilo del periculum in mora, il Tribunale ha nondimeno accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia dell’ordine di demolizione fino al 10.9.2026, con l’obbligo di completare la rimozione non oltre il 30.9.2026. Tale bilanciamento è stato motivato dalla circostanza che la gara per l’assegnazione dell’area è ancora in svolgimento e che è in corso la stagione turistica: appare ragionevole, secondo il Collegio, consentire la regolare conclusione della stagione stessa, non ravvisandosi un interesse pubblico contrario alla sospensione temporanea. L’udienza pubblica di merito è stata confermata per il giorno 4.12.2026.
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Nota della Redazione
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