Silenzio-inadempimento e provvedimento espresso sopravvenuto: improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 4140 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotti un provvedimento espresso che interrompe lo stato di inerzia, a prescindere dal contenuto satisfattivo o meno di tale atto. L’adozione del provvedimento sopravvenuto, anche se di diniego, priva di ogni residua utilità la pronuncia di merito, poiché il privato ha comunque ottenuto il risultato di superare l’inerzia cui mirava l’azione. La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che presuppone invece l’integrale soddisfazione della pretesa azionata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente aveva adito il TAR Lombardia ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Milano sull’istanza del 10 marzo 2026, finalizzata al rilascio dell’attestazione prevista dall’art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001 con riferimento a due domande di permesso di costruire convenzionato relative al Lotto 2 di un’area urbana.
La ricorrente chiedeva, altresì, la condanna dell’Amministrazione a provvedere e la nomina di un Commissario ad acta che, in via sostitutiva, rilasciasse il provvedimento richiesto o, in alternativa, l’ordine all’Amministrazione di provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. All’udienza camerale, il procuratore della società ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore della ricorrente, richiamando il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere nel processo amministrativo: la parte, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, può manifestare la volontà di non coltivare ulteriormente il giudizio, senza che il giudice possa sostituirsi a tale valutazione o procedere d’ufficio.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che, nelle more del giudizio, il Comune di Milano aveva adottato il provvedimento di comunicazione dei motivi ostativi ai sensi degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, valutando negativamente le osservazioni presentate dalla ricorrente, e aveva infine emanato il provvedimento definitivo di diniego delle istanze di permesso di costruire, motivato dalla non conformità delle stesse alla Convenzione urbanistica del 30 gennaio 2019, che sanciva la priorità di realizzazione del Lotto 1 rispetto al Lotto 2.
La Corte ha qualificato la fattispecie come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., richiamando la giurisprudenza costante secondo cui l’adozione di qualsiasi atto esplicito in riscontro alla specifica istanza interrompe l’inerzia e rende improcedibile il ricorso avverso il silenzio, a prescindere dal contenuto satisfattivo dell’atto sopravvenuto: il privato ha ottenuto il risultato, cui mirava l’azione, del superamento della situazione di inerzia e dell’adozione di un provvedimento espresso.
Il Collegio ha infine distinto l’improcedibilità dalla cessazione della materia del contendere: la prima opera quando le sopravvenienze non soddisfano integralmente la pretesa, mentre la seconda presuppone l’integrale soddisfazione dell’interesse azionato. Nel caso di specie, essendo intervenuto un provvedimento di diniego e non avendo la ricorrente dimostrato la piena soddisfazione della propria pretesa, il giudizio è stato definito con pronuncia di improcedibilità, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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