Procura speciale generica su foglio separato: inammissibile il ricorso nativo digitale (TAR Lombardia n. 4125 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso nativo digitale sottoscritto da un difensore munito di procura alle liti rilasciata dalle parti su documento analogico separato, priva dell’indicazione dell’oggetto, delle parti contendenti e dell’autorità giudiziaria. La procura speciale richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. deve contenere elementi univoci che consentano di risalire alla specifica controversia, non essendo sufficiente l’allegazione telematica della copia informatica della procura al ricorso. L’ipotesi della procura apposta in calce, che assorbe il requisito della specialità, non è configurabile quando la delega è redatta su supporto cartaceo e successivamente congiunta in via informatica a un atto nativo digitale. Detta carenza, non sanabile ai sensi dell’art. 182, secondo comma, c.p.c., rende il ricorso inammissibile, con esclusione dell’errore scusabile per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025.
Il Fatto
Alcuni docenti a tempo determinato, avendo ottenuto dal Tribunale di Milano la declaratoria del diritto al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, proponevano giudizio di ottemperanza avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inadempiente rispetto alla sentenza n. 3170/2024. L’Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, che veniva trattenuto in decisione all’esito della camera di consiglio del 18 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso che la mancata presenza dei difensori alla camera di consiglio imponesse l’adozione dell’ordinanza di cui all’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., rilevando come l’assenza delle parti in udienza comporti tacita rinuncia al contraddittorio, non sorgendo alcun obbligo di avviso qualora la questione rilevata d’ufficio emerga prima del passaggio in decisione.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la procura alle liti, rilasciata su foglio separato analogico e notificata in copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale, risultava generica, non indicando né il giudice adito né gli estremi della pronuncia da ottemperare. La Corte ha richiamato il principio per cui la procura speciale deve contenere ogni elemento utile all’identificazione della controversia, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.
Il Collegio ha quindi escluso l’applicabilità dell’eccezione della procura apposta in calce al ricorso, di cui all’art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, affermando che la mera allegazione telematica di una copia informatica di atto cartaceo non garantisce che la parte abbia avuto contezza del contenuto del ricorso, né dimostra l’anteriorità del rilascio della delega rispetto alla redazione dell’atto, in contrasto con i principi affermati dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Quanto alla sanabilità del vizio, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui la natura di requisito di ammissibilità del ricorso della procura speciale impedisce l’applicazione del potere di rinnovazione di cui all’art. 182, secondo comma, c.p.c., escludendo altresì la configurabilità dell’errore scusabile per i ricorsi notificati successivamente al 2 ottobre 2025, data di pubblicazione della pronuncia dell’Adunanza plenaria. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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