Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento della domanda di cittadinanza (TAR Lombardia n. 4043 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta concessione della cittadinanza italiana, intervenuta all’esito del riesame dell’istanza disposto in sede cautelare, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda. In tal caso, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il giudice non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia, essendo la pretesa azionata dal ricorrente rimasta pienamente soddisfatta. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Il Fatto
Una cittadina peruviana aveva presentato, in data 16 agosto 2021, istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. La Prefettura competente aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda, e l’interessata aveva impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento.
Con ordinanza del 16 maggio 2025, il Tribunale aveva accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame della domanda. All’esito di tale riesame, la cittadinanza italiana veniva concessa all’interessata, che con memoria depositata il 16 giugno 2026 chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la sopravvenuta concessione della cittadinanza italiana, confermata dalla certificazione in atti, dimostrava che la domanda proposta in giudizio aveva trovato piena soddisfazione. La pretesa sostanziale fatta valere dalla ricorrente era stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione, sicché il giudizio non aveva più ragione di proseguire.
In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendo più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia. La declaratoria di inammissibilità originariamente impugnata era stata infatti superata dall’esito favorevole del riesame, che aveva condotto all’accoglimento dell’istanza.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, valorizzando la peculiarità della vicenda controversa e l’assenza di opposizione sul punto. Il Tribunale ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.