Sospensione dell’ordine di ripristino e riapertura del termine per la proposta progettuale di traslazione di superficie utile (TAR Lombardia n. 947 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tutela cautelare avverso l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, conseguente al diniego di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria, può essere accordata, nella fase sommaria, quando l’esecuzione determinerebbe un pregiudizio grave e irreversibile e non emerga un apprezzabile pregiudizio per l’interesse pubblico. La sospensione dell’efficacia dell’ingiunzione demolitoria non costituisce anticipazione del giudizio di merito sulla fondatezza urbanistico-edilizia della soluzione progettuale prospettata dalla parte, ma è funzionale a consentire la presentazione all’Amministrazione di una compiuta e specifica proposta progettuale, completa degli elaborati tecnici e delle giustificazioni urbanistiche, suscettibile di autonoma valutazione.
Il Fatto
Una società impugnava la determinazione con cui il Comune di Milano aveva disposto l’annullamento d’ufficio di una SCIA in sanatoria, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, e ordinato il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere abusivamente realizzate.
Nelle more del giudizio, la società presentava un’istanza di permesso di costruire in sanatoria per il medesimo immobile, ma il Comune la respingeva con separato provvedimento, reiterando l’ordine di ripristino entro novanta giorni. Avverso tale diniego la società proponeva motivi aggiunti, chiedendo la sospensione cautelare dell’ordine demolitorio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rilevava che la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento di annullamento d’ufficio della SCIA era già stata concessa in precedenza, ravvisandosi il periculum in mora nell’esecuzione dell’ingiunzione demolitoria e l’assenza di un pregiudizio immediato per l’interesse pubblico.
Con riguardo ai motivi aggiunti, il Collegio riteneva che i presupposti per la tutela cautelare permangano anche in relazione al sopravvenuto diniego del permesso di costruire in sanatoria, considerato il carattere irreversibile degli effetti connessi all’ordine di ripristino e la necessità di preservare integra la res controversa sino alla definizione del giudizio.
Il Tribunale dava atto che la soluzione della c.d. “traslazione di superficie utile” era stata prospettata dalla ricorrente in sede procedimentale come possibile modalità di recupero della volumetria assentita e di compensazione dell’incremento di superficie contestato, ma non era stata ancora tradotta in una compiuta e specifica proposta progettuale formalmente sottoposta alla valutazione dell’Amministrazione.
Proprio il provvedimento impugnato qualificava tale soluzione come una proposta progettuale distinta ed eventuale rispetto all’istanza definita con il diniego, suscettibile di separata presentazione e di autonoma valutazione amministrativa. La misura cautelare veniva pertanto confermata non già quale anticipazione del giudizio sulla fondatezza della traslazione, ma al fine di consentire la presentazione di una proposta completa.
Conclusivamente, il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare limitatamente alla sospensione dell’efficacia dell’ordine di ripristino, fissando l’udienza pubblica di merito e compensando le spese della fase.
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Nota della Redazione
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