Permesso di soggiorno revocato per irreperibilità dichiarata nulla la notifica solo se tempestiva (TAR Lombardia n. 939 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata notificazione del provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non integra un vizio di legittimità quando dipenda dalla irreperibilità dell’interessato, che ha omesso di dichiarare all’anagrafe la propria dimora abituale, in violazione dell’art. 7, comma 3, d.P.R. n. 223/1989. In tal caso, la notificazione è validamente effettuata mediante il deposito dell’atto presso la casa comunale. La revoca del titolo di soggiorno è altresì legittima quando la documentazione reddituale presentata a sostegno dell’istanza risulti non veritiera e l’interessato non fornisca elementi volti a dimostrare la percezione di un reddito adeguato al proprio sostentamento, né contesti efficacemente le evidenze documentali dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava il decreto del Questore di Milano del 12.12.2017, notificato solo il 20 aprile 2026, con cui era stato annullato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché il provvedimento del Questore di Brescia del 14.10.2016, di annullamento della carta di soggiorno, conosciuto solo in occasione della notifica del decreto milanese. Avverso tali atti, oltre al verbale di ritiro del titolo del 20 aprile 2026, il ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia, deducendo la mancata tempestiva notificazione dei provvedimenti e l’illegittimità della revoca per insussistenza dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso non assistito da sufficienti elementi di fondatezza, rigettando la domanda cautelare. Ha rilevato che la mancata tempestiva notificazione dei provvedimenti delle Questure di Brescia e di Milano è dipesa dalla irreperibilità dell’interessato, come risultante dai verbali di vane ricerche dei Commissariati di P.S. Lambrate, Villa San Giovanni e Comasina. Il ricorrente, infatti, aveva omesso di dichiarare all’anagrafe la propria dimora abituale, in violazione dell’art. 7, comma 3, d.P.R. n. 223/1989, circostanza che ha determinato l’impossibilità di una notifica tempestiva.
Quanto al merito della revoca, il Collegio ha rilevato che non è stata efficacemente contestata la non veridicità della documentazione reddituale presentata ai fini del rilascio della carta di soggiorno. Le evidenze documentali depositate dall’Amministrazione attestano la sostanziale assenza di redditi percepiti e di versamenti contributivi dall’ingresso sul territorio nazionale. A fronte di tali evidenze, il ricorrente non ha replicato né ha fornito documentazione volta a dimostrare la percezione di un reddito adeguato al proprio sostentamento, e quindi la veridicità della documentazione presentata in sede di istanza per il rilascio del titolo.
Il TAR ha pertanto respinto la domanda cautelare, compensando le spese di fase, tenuto conto della vicenda sostanziale.
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Nota della Redazione
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