Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta determina satisfattiva nel giudizio sull’indennità supplementare militare (TAR Lombardia n. 3998 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di un provvedimento amministrativo che, pendente iudicio, accerti il diritto azionato e ne disponga la materiale corresponsione determina la cessazione della materia del contendere, allorché risulti integralmente satisfattiva della pretesa caducatoria e di accertamento veicolata con il ricorso introduttivo. Le questioni relative ad asseriti errori di computo del quantum debeatur, fermo il riconoscimento del diritto, afferiscono alla fase di esecuzione e restano estranee alla sede di cognizione. Le domande di restituzione di somme formulate solo in via amministrativa nel corso del giudizio e non veicolate con il ricorso introduttivo rimangono estranee al thema decidendum e non possono essere esaminate dal giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, militare cessato dal servizio a domanda in data 12 settembre 2022, aveva richiesto la liquidazione dell’indennità supplementare di cui all’art. 1914 d.lgs. n. 66/2010. L’Amministrazione, con atto del 23 settembre 2022, denegava la pretesa, rilevando che la cessazione dal servizio era avvenuta a domanda quando non era ancora maturato il diritto alla pensione, condizione ritenuta essenziale per il riconoscimento dell’indennità.
Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento dell’atto e l’accertamento del diritto alla percezione dell’indennità. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione rappresentava che, per effetto della novella di cui all’art. 1, commi 651, 653 e 654, legge n. 197/2022, aveva provveduto ad accertare il diritto del ricorrente e a corrispondere materialmente l’indennità con determina e mandato di pagamento dell’ottobre 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, è intervenuto un provvedimento dell’Amministrazione che ha accertato il diritto del ricorrente all’indennità supplementare, materialmente corrisposta con mandato di pagamento del giorno successivo. Tale provvedimento, sottolinea il TAR, assorbe e supera il primigenio atto di diniego impugnato e acclara l’esistenza della pretesa azionata, valendo ex se a determinare il conseguimento del bene della vita anelato dal ricorrente.
La domanda, prosegue il Collegio, aveva natura caducatoria del provvedimento di diniego e di accertamento del diritto alla fruizione dell’indennità. Entrambi i profili risultano integralmente soddisfatti dalla condotta provvedimentale dell’Amministrazione, che ha rinnovato la propria potestas in senso satisfattivo della pretesa giudiziale. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle ulteriori questioni sollevate dal ricorrente nella memoria di replica, il TAR le ritiene estranee alla presente sede di cognizione. I dedotti errori di computo del quantum, fermo il riconoscimento del diritto, afferiscono all’area della esecuzione del diritto stesso. La richiesta di restituzione dei contributi, formulata solo in via amministrativa nel corso del giudizio e respinta con espresse determinazioni, non è mai stata veicolata con la domanda introduttiva e rimane pertanto estranea al petitum e al thema decidendum.
Le peculiarità della controversia inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese di lite.
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Nota della Redazione
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