Cessione di ramo d’azienda ed esclusione dalle agevolazioni per imprese energivore (TAR Lombardia n. 915 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione di un ramo d’azienda, quando la società cedente resti attiva con altri stabilimenti produttivi e continui a percepire i benefici per le imprese a forte consumo di energia elettrica, non consente all’acquirente di subentrare nelle agevolazioni per il sito acquisito. L’operazione non integra il requisito della continuità aziendale, riferibile unicamente alla cessione dell’intero complesso aziendale. In tal caso, la clausola di salvaguardia delle Linee Guida europee non permette l’estensione del beneficio a soggetti che abbiano acquisito soltanto una parte del complesso aziendale originario, a pena di violazione dei principi di concorrenza e di aiuti di Stato.
Il Fatto
Una società operante nel settore della plastica, avente sede in Italia, presentava istanza per l’accesso al meccanismo agevolativo per le imprese a forte consumo di energia elettrica, per l’annualità 2025, ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 131/2023. L’istante aveva acquisito un ramo d’azienda da altra società, dichiarando la continuità dell’attività produttiva nel sito industriale ceduto. CSEA, all’esito dell’istruttoria e dei controlli a campione, comunicava il diniego dell’istanza, escludendo la ricorrente dall’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica. La società impugnava i provvedimenti davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento e l’accertamento del diritto all’iscrizione all’elenco per l’annualità in contestazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella fase cautelare, ha ritenuto la domanda di sospensione sfornita del necessario fumus boni iuris. L’acquisizione del ramo d’azienda appartenuto alla società cedente, ancora attiva in Italia con altri stabilimenti produttivi, non radicherebbe il diritto alle agevolazioni per il sito industriale acquisito. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del TAR Lombardia, Sez. I, n. 2703 del 2022, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 9522 del 2023, secondo cui la clausola di salvaguardia delle Linee Guida europee osta all’estensione del beneficio a chi abbia acquisito solo una parte del complesso aziendale originario.
La Corte ha escluso l’applicabilità del requisito della continuità aziendale alla fattispecie, trattandosi di mera cessione di ramo d’azienda e non di cessione dell’intero complesso. La circostanza che la cedente continui a percepire i benefici per altri stabilimenti rende la situazione non sovrapponibile a quella della totale dismissione dell’attività, con conseguente applicazione della regola che impedisce la duplicazione o la traslazione del beneficio.
Sul requisito del periculum in mora, il Tribunale ha osservato che il danno paventato è di natura prettamente patrimoniale, integralmente suscettibile di reintegrazione per equivalente all’esito del giudizio di merito. Tale circostanza non integra la gravità e irreparabilità richieste dall’art. 55 cod. proc. amm. per la concessione della tutela cautelare. Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese della fase, considerata la peculiarità del contenzioso.
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Nota della Redazione
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