Prescrizioni AIA e difetto di periculum in mora per pregiudizi economici (TAR Lombardia n. 891 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., è necessario il requisito del periculum in mora che non può ritenersi sussistente quando le prescrizioni impugnate, contenute in un atto di diffida e aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale, comportino costi che non impediscono la prosecuzione dell’attività produttiva, integrando prevalentemente pregiudizi di natura economica e organizzativa, suscettibili di ristoro per equivalente e quindi privi del carattere dell’irreparabilità. Il danno derivante dalla previsione di un termine per l’adempimento è mitigato dalla possibilità di richiedere una proroga adeguatamente motivata all’amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’installazione soggetta ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) in provincia di Varese, ha impugnato l’atto con cui l’amministrazione provinciale aveva adottato una diffida e un aggiornamento dell’autorizzazione, censurandone specificamente le prescrizioni nn. 5, 9 e 12.
Avverso tale provvedimento, la società ha chiesto l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, lamentando l’irreparabilità del danno derivante dall’obbligo di adempiere alle prescrizioni contestate. Si sono costituiti l’amministrazione provinciale e l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, quest’ultima quale autorità tecnica coinvolta nell’istruttoria.
La Motivazione della Corte
All’esito della camera di consiglio, il Collegio ha ritenuto insussistente il presupposto del periculum in mora, condizione necessaria per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
Quanto alle prescrizioni di contenuto tecnico (sostituzione dei pressostati, predisposizione di una procedura per la gestione degli scarichi e svolgimento di campagne olfattometriche), il Tribunale ha osservato come i relativi costi non impediscano la prosecuzione dell’attività produttiva. Gli oneri economici e organizzativi che ne derivano sono stati qualificati come pregiudizi di natura patrimoniale, suscettibili di ristoro per equivalente e conseguentemente non dotati del carattere dell’irreparabilità che legittima la tutela d’urgenza.
In relazione alla prescrizione recante un termine di novanta giorni per l’adempimento, il Collegio ha altresì rilevato che il danno da essa derivante risulta mitigato dalla possibilità, evidenziata dall’amministrazione resistente, di richiedere una proroga adeguatamente motivata.
Sulla base di tali valutazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase processuale in ragione della peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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