Improcedibilità per carenza di interesse in caso di inerzia del ricorrente (TAR Lombardia n. 3814 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’ordinanza istruttoria o di una comunicazione che invitino la parte ricorrente a dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione, la mancata risposta entro il termine assegnato, unitamente alla mancata comparizione all’udienza fissata per la verifica di tale interesse, costituisce elemento decisivo per dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il comportamento processuale inerte della parte manifesta implicitamente ma in modo inequivoco il suo attuale disinteresse alla prosecuzione del giudizio. Tale declaratoria può essere pronunciata ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, cod. proc. amm..
Il Fatto
La società ricorrente, gestrice di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, aveva installato due casse acustiche sul muro del plateatico annesso al locale. A seguito di un esposto per disturbo della quiete pubblica, il Comune accertava la violazione dell’art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana e adottava un’ordinanza di diffida all’utilizzo di apparecchi sonori all’esterno, con invito alla rimozione delle casse. La società impugnava il provvedimento, deducendo vizi procedimentali e l’illegittimità della norma regolamentare, sia pure limitatamente alla parte che vieta la collocazione di apparecchi sonori all’esterno dei locali. Il Comune si costituiva, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che, con ordinanza istruttoria presidenziale, era stato chiesto alle parti di precisare se permanesse l’interesse alla decisione, con l’espresso avvertimento che, in caso di mancato adempimento, il ricorso sarebbe stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La società ricorrente non aveva fornito alcun riscontro, mentre il Comune aveva dichiarato che ogni problematica poteva ritenersi superata, essendo proseguita l’attività senza ulteriori interventi dell’amministrazione.
Successivamente, i difensori erano stati informati della fissazione del ricorso alla camera di consiglio ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., esclusivamente per la verifica della permanenza dell’interesse, reiterando l’avvertimento circa la possibile declaratoria di improcedibilità. Anche in questa occasione la parte ricorrente non aveva depositato memorie né era comparsa all’udienza.
Il Collegio ha quindi richiamato il principio giurisprudenziale, consolidato nella giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7063 del 2021; C.G.A.R.S., Sez. Giur., n. 435 del 2022), secondo cui l’inerzia della parte, compulsionata a dichiarare la permanenza dell’interesse ad agire, manifesta implicitamente ma in modo inequivoco il suo disinteresse alla prosecuzione del giudizio. Da ciò consegue la possibilità per il giudice di pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Alla luce di tali elementi, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione delle peculiarità della controversia e del complessivo andamento del giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.