Il superamento dell’esame di Stato assorbe l’impugnazione della mancata ammissione (TAR Lombardia n. 3808 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento dell’esame di Stato, cui il candidato sia stato ammesso con riserva dal giudice amministrativo, determina l’improcedibilità del ricorso avverso il provvedimento di mancata ammissione all’esame medesimo, per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. L’esito positivo dell’esame superiore presuppone un apprezzamento globale del candidato e si configura come sopravvenienza decisiva e favorevole, tale da assorbire l’iniziale giudizio sfavorevole oggetto di gravame, consolidando il titolo da ultimo acquisito.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il verbale con cui il consiglio di classe ne aveva determinato la non ammissione all’esame di Stato, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Con decreto cautelare, la candidata veniva ammessa con riserva a sostenere l’esame. Successivamente, la difesa documentava il superamento dell’esame di Stato con esito positivo.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente avvisato le parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. All’esito, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La pronuncia richiama il principio dell’assorbimento, consolidato in giurisprudenza con precipuo riferimento alle controversie concernenti il superamento degli esami di maturità. In base a tale principio, il superamento dell’esame di Stato da parte del candidato ammesso con riserva dal giudice assorbe l’iniziale giudizio sfavorevole oggetto di gravame.
La ratio della regola risiede nella circostanza che l’esito positivo dell’esame superiore presuppone una valutazione globale del candidato, sicché la sopravvenienza deve considerarsi decisiva e favorevole al ricorrente, determinando il consolidamento del titolo di studio da ultimo acquisito.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda è divenuta improcedibile, con conseguente declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le peculiarità della controversia hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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