Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse tra mancata ammissione per DSA e assenze (TAR Lombardia n. 3800 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di non avere più interesse alla definizione del ricorso nel merito, resa a seguito dell’avviso ex art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., determina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le peculiarità della controversia, connotata dall’impugnazione di un provvedimento di mancata ammissione alla classe successiva per uno studente con disturbo specifico di apprendimento, e l’andamento complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente, genitore esercente la responsabilità genitoriale su un minore, frequentante la classe prima della scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2023/2024, impugnava il provvedimento di mancata ammissione alla classe successiva, pubblicato in data 10 giugno 2024. L’atto di impugnazione era esteso alle valutazioni periodiche e finali del consiglio di classe, nonché all’attestazione della frequentazione delle lezioni per un periodo inferiore ai tre quarti dell’orario personale previsto.
Il ricorrente deduceva, in particolare, la mancata fruizione degli strumenti dispensativi e compensativi necessari in relazione al disturbo specifico di apprendimento diagnosticato e certificato, nonché il difetto di motivazione del provvedimento per la mancata evidenziazione delle valutazioni che, eccezionalmente, consentono la non ammissione alla classe successiva. L’Amministrazione si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, con avviso di Segreteria spedito e ricevuto il 5 giugno 2026, i difensori delle parti erano stati informati della fissazione del ricorso, ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 16 luglio 2026, ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.
Il difensore della parte ricorrente, con memoria depositata in giudizio il 14 luglio 2026, dichiarava di non avere più interesse alla definizione del ricorso nel merito. Tale dichiarazione, espressa in prossimità dell’udienza di discussione, è valutata dal Tribunale come idonea a far venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
Pertanto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le peculiarità della controversia e l’andamento complessivo del giudizio giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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