Ottemperanza per spese legali del giudice del lavoro: sì, con commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3784 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese legali, con distrazione a favore del difensore antistatario, costituisce titolo esecutivo ottemperabile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può agire in ottemperanza. In caso di accoglimento, il giudice fissa il termine per l’adempimento e nomina sin da ora il commissario ad acta, che opera come organo ausiliario del giudice decorso invano il termine assegnato all’Amministrazione. La cessazione della materia del contendere è dichiarata per la parte in cui l’ottemperanza è già intervenuta.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore antistatario, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio due sentenze, nn. 996/2025 e 736/2025, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle spese legali per complessivi euro 1.230,00, oltre accessori. Le pronunce erano passate in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria, e notificate all’Amministrazione. Non essendo seguito alcun pagamento e decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, quanto alla sentenza n. 736/2025, l’Amministrazione aveva già ottemperato in data 1° luglio 2026, come dichiarato dallo stesso ricorrente nelle note d’udienza. Per tale parte è stata quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alla sentenza n. 996/2025, il Tribunale ha accertato che la pronuncia era stata notificata al Ministero l’11 dicembre 2025, era passata in giudicato e che il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato il 21 aprile 2026. Era pertanto decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, che preclude al creditore di agire in via esecutiva prima di tale scadenza.
La domanda di ottemperanza è stata quindi accolta in relazione alla sentenza n. 996/2025. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo la somma per spese legali a favore del ricorrente come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro 60 giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico della struttura debitrice.
In applicazione del principio di soccombenza, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e contributo unificato, tenuto conto della natura seriale della controversia e del limitato impegno difensivo richiesto.
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Nota della Redazione
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