Carta docente per i precari: ottemperanza al giudicato dopo la sentenza del Tribunale di Milano (TAR Lombardia n. 3741 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente precario alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, è idonea a costituire titolo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire il giudicato, una volta decorso inutilmente il termine assegnato, legittima la nomina di un commissario ad acta, che provvede in sostituzione dell’Amministrazione stessa. La condanna al pagamento di una somma di denaro, ancorché finalizzata all’erogazione di un beneficio strumentale, non esclude il rimedio dell’ottemperanza quando la pronuncia richieda l’adozione di atti amministrativi conseguenziali.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la declaratoria del diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno, mediante l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero a provvedere in tal senso, ma la pronuncia non era stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che l’Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza n. 3057/2023, risultando quindi ancora inadempiente. Ha inoltre rilevato che la pronuncia era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, e che la notifica al Ministero era avvenuta in data 28 settembre 2023.
Il TAR ha verificato la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che disciplinano il giudizio di ottemperanza per le pronunce del giudice ordinario. Ha conseguentemente condannato il Ministero a dare piena esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. L’organo commissariale potrà essere investito direttamente dal creditore solo decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, anche tramite un funzionario delegato.
Il TAR ha escluso la spettanza di un compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. Ha infine condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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