Selezione RTT e fissazione dell’udienza di merito come misura cautelare (TAR Lombardia n. 857 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio amministrativo cautelare, quando le esigenze prospettate dal ricorrente possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita definizione del giudizio di merito, il tribunale, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., può disporre la fissazione dell’udienza di merito in luogo della concessione di una misura cautelare. In tale evenienza, la compensazione delle spese della fase cautelare costituisce l’esito ordinario, non essendovi una soccombenza virtuale. La scelta di non pronunciarsi sulla domanda di sospensione non implica alcuna valutazione sul fumus boni iuris né sul periculum in mora, ma risponde esclusivamente all’esigenza di economia processuale e di sollecita definizione del thema decidendum.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione del Decreto Rettorale n. 1447-2026, con cui l’Università degli Studi di Milano ha accertato la regolarità formale degli atti della selezione pubblica per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) e ha approvato la graduatoria di merito, dichiarando vincitrice la controinteressata. Il ricorrente, candidato non vincitore, ha contestato non solo il decreto di approvazione ma anche i verbali della commissione, le schede di valutazione non verbalizzate e la stessa composizione della commissione, lamentando presunti vizi nel procedimento selettivo.
Nel giudizio si sono costituite l’Università e il Ministero dell’Università e della Ricerca, mentre la controinteressata non si è costituita. L’istanza cautelare è stata discussa nella camera di consiglio del 16 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dal ricorrente — verosimilmente riconducibili al rischio di consolidamento della posizione della vincitrice e alla perdita di chance — potessero essere adeguatamente soddisfatte con la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
La decisione si fonda sulla facoltà riconosciuta al giudice amministrativo dall’art. 50, co. 10, cod. proc. amm., che consente, in deroga al meccanismo ordinario della tutela cautelare atipica, di anteporre la definizione del giudizio di merito alla delibazione della domanda cautelare. Tale strumento risponde all’esigenza di evitare che la misura cautelare si risolva in un’anticipazione del giudizio di merito o che la durata del processo vanifichi l’interesse del ricorrente.
La scelta di fissare la discussione del ricorso nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2027 comporta un esame congiunto e contestuale di tutte le questioni dedotte, evitando la frammentazione del giudizio e garantendo una tutela piena ed effettiva a fronte di procedure selettive complesse come quelle per il reclutamento dei ricercatori in regime di tenure track, disciplinate dall’art. 24 della legge n. 240/2010 e dall’art. 14, comma 6-decies, del d.l. n. 36/2022.
In ordine alle spese della fase cautelare, il Tribunale ha disposto la compensazione, non ravvisando i presupposti per una condanna ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm., non essendo stata ancora definita la soccombenza nel merito.
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Nota della Redazione
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