Ottemperanza limitata al dictum, esclusi gli interessi non riconosciuti dal giudice civile (TAR Lombardia n. 3675 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’erronea quantificazione della somma richiesta dal ricorrente non inficia la domanda, che deve essere ricondotta al contenuto del dictum giudiziale. L’amministrazione è tenuta a completare le procedure di pagamento entro il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il giudice dell’ottemperanza non può integrare il giudicato del giudice civile riconoscendo interessi non compresi nell’oggetto della condanna, poiché ciò richiederebbe l’esercizio di un potere cognitorio precluso in tale sede. L’inerzia dell’amministrazione legittima la nomina del commissario ad acta, che opera senza compenso in quanto l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a usufruire del beneficio economico della “Carta elettronica” per la formazione professionale, con condanna del Ministero ad accreditare la somma complessiva di euro 1.000,00 per le annualità 2018/2019 e 2019/2020. A fronte del passaggio in giudicato della pronuncia e della mancata esecuzione spontanea da parte dell’amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna del Ministero ad accreditare l’importo di euro 1.500,00 – riferito anche all’annualità 2017/2018 – oltre interessi legali.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale ha rilevato che l’erronea indicazione della somma richiesta non inficia la domanda di ottemperanza, che va comunque ricondotta ai contenuti del giudicato. Il giudice dell’ottemperanza non può ampliare l’oggetto della condanna, riconoscendo crediti non coperti dalla pronuncia da eseguire. Nel caso di specie, il diritto alla Carta docente era stato riconosciuto solo per due annualità, e non per quella in cui il diritto era prescritto.
Quanto al termine dilatorio, questo Tribunale ha precisato che l’amministrazione dispone di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo per adempiere spontaneamente, prima che il creditore possa attivare la procedura giudiziale. La notifica alla sede legale dell’ente mira a far avviare il procedimento contabile per l’adempimento. Nel caso di specie, il termine era inutilmente decorso senza che il Ministero avesse provveduto al pagamento.
Sul versante degli interessi, il Collegio ha escluso che possano essere riconosciuti. La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza non conteneva alcuna statuizione sugli accessori, e il credito per la formazione professionale è indicato al valore nominale, senza maggiorazioni. Secondo un consolidato orientamento, il riconoscimento degli interessi non compresi nell’oggetto della condanna richiederebbe un’integrazione del giudicato, mediante un potere avente natura cognitoria, precluso al giudice amministrativo che decide sull’ottemperanza di una sentenza del giudice civile, relativa a rapporti sottratti alla sua giurisdizione.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto limitatamente all’importo di euro 1.000,00, ordinando all’amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia entro sessanta giorni. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, senza diritto a compenso, potendo avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso se necessario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.