Cessazione della materia del contendere e spese di lite nell’ottemperanza per la carta docente (TAR Lombardia n. 3656 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto adempimento dell’obbligo di provvedere, successivo alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. L’esecuzione tardiva dell’obbligo non elide la soccombenza dell’Amministrazione, che resta tenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in via equitativa, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la carta docente per l’anno scolastico 2023/2024, per l’importo di euro 500,00. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, costituendosi in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente ha dichiarato l’avvenuta ottemperanza della sentenza, con conseguente soddisfazione della pretesa vantata. La mancanza di eccezioni ad opera dell’Amministrazione resistente ha indotto il Tribunale a dichiarare la cessazione della materia del contendere, in coerenza con la richiesta avanzata dalla ricorrente.
Tale esito, tuttavia, non ha escluso la regolazione delle spese di lite. L’adempimento dell’Amministrazione è infatti avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso, circostanza che ha reso necessario l’intervento giurisdizionale per ottenere quanto spettante. Su tale presupposto, il Collegio ha posto le spese a carico della parte resistente, liquidandole in euro 500,00, oltre accessori di legge.
Ha infine disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo in forza del rinvio di cui all’art. 39 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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