Permesso di soggiorno, la produzione documentale generica non basta in sede cautelare (TAR Lombardia n. 818 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione di un provvedimento amministrativo deve essere respinta per carenza di fumus boni iuris quando la parte ricorrente, su cui grava il relativo onere, non indichi specificamente quali documenti abbia prodotto in risposta alla comunicazione del preavviso di rigetto e alle successive richieste istruttorie dell’Amministrazione. La mera allegazione in giudizio delle PEC di riscontro, unitamente ai relativi allegati, senza una precisa indicazione dei documenti rilevanti, non consente al giudice di apprezzare la fondatezza delle censure e può essere sanzionata con il rigetto dell’istanza cautelare. Il giudice amministrativo può comunque disporre, in vista della trattazione del merito, incombenti istruttori ordinando alla parte di produrre tutta la documentazione trasmessa all’Amministrazione, con una nota esplicativa del difensore.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui la Prefettura aveva rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno presentata per il proprio legale rappresentante, sul presupposto della omessa presentazione della documentazione richiesta.
A fondamento del gravame, la ricorrente ha dedotto che la documentazione sarebbe stata tempestivamente presentata e successivamente integrata, anche in data 04.03.2026, con riserva di ulteriore invio in attesa che il commercialista predisponesse i documenti attestanti la capacità reddituale del datore di lavoro, trattandosi di ditta aperta da breve periodo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, per stessa ammissione della parte ricorrente, la documentazione attestante la capacità reddituale del datore di lavoro non risultava ancora prodotta. In ogni caso, la ricorrente non aveva specificamente indicato quali documenti fossero stati effettivamente inviati all’Amministrazione in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto e alla successiva richiesta della Prefettura del 19.02.2026.
La ricorrente si era infatti limitata a depositare in giudizio le PEC di riscontro alle richieste istruttorie, unitamente ai relativi allegati, senza fornire una precisa indicazione dei documenti rilevanti. Tale condotta, ad avviso del Collegio, ha costretto il giudice a una ricerca “alla cieca” delle informazioni di rilievo all’interno di plurimi documenti, richiamando sul punto il precedente di T.A.R. Lombardia, sezione III, ordinanza 16 marzo 2026, n. 1244.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso non è apparso sorretto da sufficiente fumus boni iuris e la domanda cautelare è stata respinta. Il Tribunale ha, tuttavia, ritenuto necessario disporre incombenti istruttori in vista della trattazione del merito, ordinando alla parte ricorrente di produrre tutta la documentazione trasmessa all’Amministrazione nell’ambito del procedimento, accompagnata da una nota esplicativa del difensore, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Le spese della fase cautelare sono state compensate.
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Nota della Redazione
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