Ottemperanza e misure tariffarie per utenti alto consumanti: la delibera che chiude il procedimento senza misure alternative è nulla (TAR Lombardia n. 3612 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, ai sensi dell’art. 21-septies, primo comma, della legge n. 241/1990, la delibera con cui l’autorità indipendente, in sede di ottemperanza, chiude il procedimento volto a dare esecuzione a un giudicato di annullamento, limitandosi a riproporre la misura già ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione europea e interrompendosi automaticamente all’esito del giudizio negativo della Commissione, senza aver verificato la praticabilità di misure alternative né aver motivato le ragioni della loro non percorribilità. L’obbligo di buona fede nell’esecuzione del giudicato impone all’amministrazione di compiere ogni sforzo esigibile per individuare soluzioni compatibili con il diritto comunitario. L’atto endoprocedimentale che si limita a ipotizzare una misura non è impugnabile, difettando l’interesse all’impugnazione.
Il Fatto
Una società titolare di centrali termoelettriche, utente alto consumante della rete di trasporto del gas, agiva in ottemperanza avverso la delibera ARERA n. 400/2025/R/gas del 5 agosto 2025, con cui l’Autorità aveva nuovamente chiuso, senza adottare alcuna misura, il procedimento finalizzato all’introduzione di misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo. Tale procedimento era stato riavviato in esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 650 del 2024, che aveva accolto la precedente azione di ottemperanza relativa al giudicato formatosi sulla sentenza n. 440 del 2020, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6096 del 2022. La società chiedeva altresì l’annullamento della delibera e, in subordine, il risarcimento dei danni. Un’altra società alto consumante proponeva ricorso incidentale, impugnando le delibere n. 156/2024 e n. 400/2025, dolendosi della limitazione del beneficio ai soli operatori che avevano impugnato il metodo tariffario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’azione di ottemperanza. Richiamando i principi già affermati nella sentenza n. 650 del 2024, ha precisato che il giudicato non imponeva ad ARERA la mera comunicazione alla Commissione europea della misura ipotizzata con il documento di consultazione n. 41/2023/R/Gas, né autorizzava un arresto automatico del procedimento all’esito di un giudizio negativo. La sentenza imponeva invece all’Autorità di individuare anche misure alternative, ove quella ipotizzata non si fosse rivelata praticabile, potendo l’arresto giustificarsi solo di fronte all’impossibilità di attuare tutte le misure ragionevolmente ipotizzabili.
La delibera n. 156/2024/R/gas si era limitata a riproporre la misura già ritenuta in contrasto con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, per la quale la Commissione, con comunicazione del 24 giugno 2025, aveva confermato il giudizio negativo, sia pure con atto non definitivo. ARERA, ricevuto tale parere, avrebbe dovuto verificare la possibilità di adottare soluzioni alternative o quantomeno chiarire le ragioni della loro non percorribilità. L’omessa verifica ha determinato il contrasto della delibera n. 400/2025 con le statuizioni del giudicato, con conseguente nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990.
Il Collegio ha condannato ARERA a riavviare il procedimento, compiendo ogni sforzo esigibile secondo buona fede e valutando le proposte concrete che la ricorrente sarà chiamata a formulare. Non ha ritenuto opportuna la fissazione di un termine per la conclusione del procedimento, potendo rendersi necessaria l’instaurazione di un nuovo procedimento dinanzi alla Commissione europea, né la nomina del commissario ad acta.
L’accoglimento dell’azione di ottemperanza ha comportato l’improcedibilità dell’azione di annullamento, secondo il principio dell’Adunanza plenaria n. 2 del 2013, con assorbimento delle censure relative alla natura non vincolante della comunicazione della Commissione e alla configurabilità della misura come aiuto di Stato, nonché della domanda risarcitoria, proposta in via subordinata. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile: la delibera n. 156/2024/R/gas, avendo natura endoprocedimentale, non è impugnabile, mentre la delibera n. 400/2025 nulla dispone sulla platea dei beneficiari. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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