Insussistenza del periculum in mora per il recupero degli extra profitti (TAR Lombardia n. 808 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare avverso gli atti di recupero dei sovraprofitti nel settore energetico, non sussiste il requisito del periculum in mora qualora la pretesa azionata dall’amministrazione abbia natura patrimoniale e le somme richieste siano suscettibili di successivo recupero in caso di esito favorevole del giudizio di merito. L’operatore del settore, tenuto ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, è onerato di approntare le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare l’eventuale recupero di somme, laddove le relative pretese siano ragionevolmente prevedibili alla luce del quadro normativo e regolatorio di riferimento. L’allegazione di uno stato di insolvenza irreversibile derivante dal recupero forzoso o dalla compensazione degli importi deve essere supportata da idonea prova, non potendosi fare affidamento su relazioni predisposte unilateralmente dallo stesso operatore o su debiti spontaneamente assunti nella consapevolezza del quadro regolatorio e processuale vigente.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore agricolo e titolare di impianti di produzione di energia elettrica, ha proposto domanda cautelare autonoma al fine di ottenere la sospensione dell’efficacia degli atti con cui il Gestore dei Servizi Energetici aveva avviato il recupero delle somme dovute a titolo di extra profitti, ai sensi dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della delibera ARERA n. 143/2023/R/eel. La società ha dedotto che il recupero forzoso delle somme, o la loro compensazione con gli incentivi spettanti, avrebbe determinato uno stato di insolvenza irreversibile, con pregiudizio grave e irreparabile per la propria attività. Si sono costituiti in giudizio l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, contestando la fondatezza della domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha escluso in primo luogo la sussistenza del requisito del periculum in mora, rilevando che il pregiudizio dedotto dalla ricorrente ha natura meramente patrimoniale. In tale evenienza, il danno non può qualificarsi come grave e irreparabile, attesa la possibilità per l’operatore di ottenere il recupero delle somme versate in caso di accoglimento del ricorso nel merito.
Il Collegio ha quindi sottolineato che l’operatore del settore energetico è tenuto ad agire secondo i criteri di qualificata diligenza, dovendo approntare le opportune misure gestionali e organizzative per fronteggiare le pretese dell’amministrazione che risultino ragionevolmente prevedibili in base al quadro normativo e disciplinare già noto. Tale onere di diligenza si estende anche agli investimenti effettuati a fronte di pretese che l’operatore avrebbe dovuto considerare come possibili.
Quanto all’asserita situazione di insolvenza irreversibile, il Tribunale ha rilevato che le affermazioni della ricorrente risultano prive di un adeguato supporto probatorio. Le relazioni prodotte a sostegno della domanda cautelare risultano infatti predisposte unilateralmente dagli stessi operatori economici, ovvero fanno riferimento a debiti spontaneamente assunti nella consapevolezza del quadro regolatorio e processuale già delineato. Tali elementi non sono idonei a dimostrare l’insostenibilità economica del pagamento richiesto, tenuto conto anche del tempo di maturazione delle pretese vantate dal Gestore.
In assenza del requisito del periculum in mora, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase processuale tra le parti in considerazione della novità e peculiarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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