Ottemperanza per Carta Docente: ordine di pagamento e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3596 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che condanna l’amministrazione al pagamento di una somma di denaro, se ritualmente notificata, fa decorrere il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorso il quale la parte creditrice può agire per il giudizio di ottemperanza. L’inerzia dell’amministrazione, la mancata contestazione del credito nell’an e nel quantum e l’assenza di prova di adempimenti, anche parziali, comportano l’accoglimento del ricorso. Il giudice ordina l’ottemperanza assegnando un termine per il pagamento e nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, che provvederà in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento.
Il Fatto
Una docente, con sentenza del Tribunale di Milano, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico della Carta Docente, nella misura di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo.
La sentenza, una volta passata in giudicato, veniva notificata al Ministero a mezzo PEC. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per l’adempimento spontaneo dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato il pagamento dell’importo complessivo e che fosse nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che rispetto al titolo giudiziale, passato in giudicato e ritualmente notificato, era interamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione avesse effettuato alcun pagamento.
L’amministrazione resistente, costituitasi con memoria di stile, non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il giudice ha pertanto accertato che il credito non era contestato nell’an e nel quantum, configurandosi un’ipotesi di inottemperanza all’obbligo di conformarsi al giudicato.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere al pagamento integrale entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, il quale, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, avrebbe dato corso al pagamento compiendo ogni atto necessario a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
La soccombenza ha infine comportato la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.