Il giudicato del giudice ordinario sulla carta docente è titolo per l’ottemperanza (TAR Lombardia n. 3580 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente configura un titolo esecutivo idoneo ad attivare il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 112 e 114 cod. proc. amm.. L’azione è proponibile solo dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione, notifica che deve avvenire presso la sede legale dell’ente debitore, come prescritto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, il quale trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza. L’accoglimento del ricorso comporta la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia entro sessanta giorni e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva. Le spese seguono la soccombenza e possono essere distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Monza, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ne dichiarava il diritto a usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici dal 2022 al 2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di 1.500 euro.
Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, l’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare integrale esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Si sono costituiti il Ministero e gli uffici scolastici territoriali per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la correttezza della procedura di notifica del titolo esecutivo. La sentenza era stata notificata in via telematica al Ministero presso la sede reale, ai fini del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. Il Collegio ha chiarito che tale disposizione si applica anche al giudizio di ottemperanza, trattandosi di strumento di esecuzione forzata, e che la notifica presso la sede legale ha la finalità di consentire all’amministrazione di attivare il procedimento contabile per l’adempimento spontaneo, prima dell’introduzione della procedura giudiziale.
Accertato che il termine dilatorio era decorso inutilmente, il TAR ha ritenuto la pretesa fondata, in quanto sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contestata dall’ente debitore, e ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega e con l’obbligo di provvedere entro i successivi centoventi giorni. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, richiamando i capitoli di bilancio destinati alla specifica finalità.
Il TAR ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. La liquidazione ha tenuto conto della serialità del contenzioso e dell’obiettiva semplicità dell’attività difensiva.
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Nota della Redazione
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