Illegittimo il limite di anzianità degli autobus per il trasporto studenti (TAR Lombardia n. 3554 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e) e h), Cost., la norma regolamentare regionale che introduce un requisito di anzianità massima dei veicoli (venti anni dalla prima immatricolazione) per le imprese esercenti il servizio di trasporto studenti con autobus, trattandosi di requisito oggettivo attinente all’efficienza tecnica e alla sicurezza dei veicoli, riservato alla competenza esclusiva statale. Tale previsione eccede l’ambito della potestà legislativa regionale residuale in materia di trasporto pubblico non di linea, determinando altresì una distorsione della concorrenza su base territoriale e una disparità di trattamento tra gli operatori aventi sede nella Regione e le imprese delle altre Regioni, in assenza di una giustificazione obiettiva ai sensi dell’art. 3 Cost. e dell’art. 20 della Carta dei diritti UE.
Il Fatto
Alcune imprese lombarde operanti nel settore del noleggio di autobus con conducente, che svolgono anche il servizio di trasporto scolastico di studenti, ricevevano dalla Provincia di Lecco l’invito a presentare l’annuale SCIA relativa al permanere dei requisiti per l’esercizio dell’attività, tra cui quello previsto dall’art. 10 bis, comma 1, del Regolamento Regionale della Lombardia n. 6/2014, che impone la disponibilità di un parco autobus con anzianità massima non superiore a venti anni per le imprese con almeno due veicoli. A una di esse veniva contestata la presenza di due mezzi con oltre venti anni di anzianità. Le società chiedevano la deroga al predetto limite, ma la Regione Lombardia la negava con il provvedimento impugnato, unitamente alla disposizione regolamentare di cui costituiva l’atto presupposto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto le eccezioni sollevate dalla Provincia di Lecco, ritenendo tempestiva l’impugnazione della norma regolamentare, di natura astratta e generale, divenuta lesiva solo con l’atto applicativo costituito dalla richiesta di presentazione della SCIA. Ha inoltre escluso la sussistenza di un’acquiescenza delle ricorrenti, rilevando la natura obbligatoria e non spontanea dell’adempimento, e ha rigettato l’istanza di estromissione della Provincia, legittimata a resistere in quanto autrice degli atti applicativi.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso richiamando i principi enunciati da Corte Cost. n. 5 del 2019 e dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 823 del 2019, che hanno annullato una analoga disposizione del medesimo Regolamento. La disciplina dei requisiti tecnici e di sicurezza dei veicoli, inclusa la loro anzianità, rientra nella competenza esclusiva statale, come confermato dagli artt. 71, 79 e 80 del d.lgs. n. 285/1992 e dal d.lgs. n. 112/1998. La legge n. 218/2003, che regola il noleggio di autobus con conducente, costituisce esercizio delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza e sicurezza, e non lascia alle Regioni il potere di introdurre limiti ulteriori all’utilizzo dei veicoli, che penalizzerebbero gli operatori “interni” creando distorsioni concorrenziali.
La Corte ha poi rilevato che la disposizione regionale determina una disparità di trattamento tra le imprese lombarde e quelle delle altre Regioni, senza che sussista una giustificazione obiettiva per tale differenziazione, mentre la normativa europea e statale non prevede limitazioni all’uso di autobus usati. Per queste ragioni la sentenza ha dichiarato illegittimo il limite di anzianità e annullato, in parte qua, l’art. 10 bis, comma 1, del R.R. Lombardia n. 6/2014 e il provvedimento applicativo regionale, con spese compensate per la peculiarità della questione.
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Nota della Redazione
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