Cessata la materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per l’erogazione della carta docente (TAR Lombardia n. 3531 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per ottenere l’esecuzione del giudicato che ha riconosciuto il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, l’avvenuto accredito dell’importo dovuto da parte dell’Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il tardivo adempimento non esclude la fondatezza della pretesa azionata e comporta la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023.
A fronte della mancata esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato che, nelle more del giudizio di ottemperanza, la ricorrente aveva comunicato di aver ricevuto l’accredito dell’importo dovutole per la carta del docente, depositando istanza di passaggio in decisione con contestuale richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e condanna della controparte alle spese.
Il Collegio ha osservato che la domanda proposta nel giudizio di ottemperanza aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, con la conseguenza che il Tribunale non era più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il TAR ha affermato che il tardivo adempimento dell’Amministrazione conferma la fondatezza della pretesa azionata dalla ricorrente. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero resistente e liquidate equitativamente nell’importo di € 500,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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