Procura speciale generica su foglio separato: inammissibile l’ottemperanza (TAR Lombardia n. 3528 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la procura alle liti deve essere speciale, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., e deve pertanto indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità giudiziaria adita. La procura rilasciata su foglio separato rispetto al ricorso in formato nativo digitale non può ritenersi “apposta in calce” all’atto, pur se allegata telematicamente alla notifica o al deposito: la congiunzione fisica dei documenti è necessaria per presupporre la consapevolezza della parte. La carenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, non sanabile ex art. 182, secondo comma, c.p.c., né mediante errore scusabile, per i ricorsi notificati successivamente alla pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo già esistente.
Il Fatto
Una docente, in forza di una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, proponeva ricorso per ottemperanza avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il ricorso, notificato il 23 gennaio 2026, era affidato a una procura rilasciata su supporto cartaceo separato e allegata in copia informatica all’atto nativo digitale. Alla camera di consiglio, il Collegio rilevava d’ufficio l’eventuale profilo di inammissibilità per genericità della procura, non essendo i difensori della ricorrente presenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che la mancata presenza dei difensori in udienza non impone l’obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., poiché l’assenza comporta la rinuncia implicita al contraddittorio. Nel merito, il Collegio osserva che la procura in esame non indica il TAR adito, la parte resistente né gli estremi della sentenza da eseguire, limitandosi a un generico riferimento alla procedura per l’ottenimento del “bonus carta del docente”.
Richiamato l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., la sentenza esclude che la mera allegazione telematica della copia digitalizzata della procura cartacea possa integrare l’ipotesi della procura “in calce” al ricorso ex art. 83, terzo comma, c.p.c. La congiunzione fisica tra delega e atto, sola idonea ad assorbire il requisito di specialità, non è garantita dalla successiva unione informatica di documenti eterogenei, che non dimostra né la consapevolezza della parte né l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio si discosta espressamente dall’orientamento antecedente, richiamando i principi fissati dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Quanto alla sanabilità, il vizio non è rinnovabile ex artt. 39 cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., perché la procura è requisito di ammissibilità del ricorso. Esclusa anche la concessione dell’errore scusabile: la pronuncia plenaria non ha innovato il diritto positivo, confermando un indirizzo interpretativo al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese per le peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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