Prima reiterazione del vincolo espropriativo e onere motivazionale attenuato (TAR Lombardia n. 3529 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001, deve essere motivatamente disposta, ma, in caso di prima reiterazione, l’onere motivazionale gravante sull’Amministrazione risulta affievolito, potendosi ritenere sufficiente il richiamo alle originarie valutazioni e la constatazione della persistenza dell’esigenza di realizzare l’opera pubblica. L’attenuazione dell’onere non esclude, tuttavia, il dovere dell’Amministrazione di svolgere un’istruttoria effettiva e di rendere intelligibile il percorso logico seguito, specie quando il sacrificio imposto al proprietario presenti caratteristiche puntuali e particolarmente incisive. È inammissibile per difetto di interesse la censura avverso la procedura di VAS se il ricorrente non dimostra il nesso causale tra il vizio procedurale lamentato e il concreto pregiudizio subito. Sono altresì privi di immediata lesività e non impugnabili gli atti interlocutori e di indirizzo con cui l’Amministrazione sospende l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e avvia la verifica di soluzioni progettuali alternative.
Il Fatto
Una società agricola proprietaria di un fondo di circa 54 ettari nel Comune di Assago impugnava la variante al PGT con cui l’Amministrazione aveva reiterato il vincolo preordinato all’esproprio sul proprio terreno, già decaduto per decorso del termine quinquennale, e gli atti conseguenti, tra cui la dichiarazione di pubblica utilità e l’avvio della procedura espropriativa. La ricorrente deduceva, tra l’altro, il difetto di motivazione della reiterazione, la negazione dell’indennizzo, la mancata considerazione di soluzioni progettuali alternative meno invasive e vizi propri della fase di verifica di assoggettabilità a VAS. Successivamente, il Comune sospendeva l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e avviava un procedimento per la realizzazione di una viabilità alternativa, i cui atti venivano anch’essi impugnati con successivi motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamato il principio per cui la reiterazione del vincolo esige una motivazione incentrata sulla persistente attualità dell’interesse pubblico e sulla comparazione con l’interesse privato inciso, ha precisato che l’intensità di tale onere è attenuata in caso di prima reiterazione, come nella specie, essendo il vincolo stato apposto una sola volta dal PGT del 2012. Ha quindi ritenuto sufficiente la motivazione per relationem contenuta nell’atto di avvio del procedimento, che ancorava la persistenza dell’interesse pubblico a circostanze concrete e sopravvenute, quali la domanda di mobilità generata dalla nuova linea metropolitana.
Quanto alla mancata corresponsione dell’indennizzo, il Collegio ha respinto la censura, rilevando che l’Amministrazione aveva accantonato le provviste economiche necessarie con apposita determinazione di impegno di spesa, mentre le valutazioni sull’effettiva debenza dell’indennità attengono alla cognizione del giudice ordinario e non possono costituire vizio di legittimità dell’atto di pianificazione.
Il TAR ha, invece, accolto i motivi con cui la ricorrente deduceva il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla scelta localizzativa. Il mero richiamo alla natura ricognitiva della variante non è stato ritenuto sufficiente a superare l’onere di confronto con le puntuali osservazioni proprietarie, che evidenziavano la compromissione dell’unità del fondo agricolo e la praticabilità di soluzioni alternative. Le giustificazioni addotte in sede di procedimento attuativo sono state giudicate assertive e prive di un’analisi comparativa effettiva, tanto più necessaria in presenza di un impatto diretto su un fondo agricolo unitario. Gli atti sopravvenuti, con cui l’Amministrazione ha sospeso la dichiarazione di pubblica utilità e avviato una soluzione progettuale alternativa, sono stati valorizzati come elementi sintomatici della fondatezza della doglianza originaria.
La censura concernente la procedura di VAS è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, non avendo la ricorrente dimostrato in che modo le asserite irregolarità procedurali avrebbero inciso in senso peggiorativo sul regime urbanistico dei propri suoli. Inammissibili sono stati infine dichiarati i motivi aggiunti proposti avverso gli atti sopravvenuti del 2025, trattandosi di atti interlocutori, di indirizzo o di presa d’atto, privi di immediata lesività e funzionali alla ricerca di una soluzione meno gravosa per la proprietà della ricorrente.
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Nota della Redazione
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