Lesclusione di un concorrente non può fondarsi su carenze degli atti di gara non impugnati (TAR Lombardia n. 3522 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure di gara, deve ritenersi irricevibile, per mancata tempestiva impugnazione della lex specialis, il motivo con cui si contesti una clausola del bando che, prevedendo la messa a disposizione dell’aggiudicatario di attrezzature non di proprietà dell’ente, renda di fatto impossibile la formulazione di un’offerta corretta e consapevole. L’onere di immediata impugnazione sussiste anche quando la clausola sia stata oggetto di un quesito in sede di gara e la stazione appaltante ne abbia confermato il contenuto. La verifica di anomalia dell’offerta è sindacabile dal giudice amministrativo solo per profili di irragionevolezza, travisamento, erroneità, vizi istruttori o lacune motivazionali, non potendo configurarsi un sindacato sostitutivo sulla discrezionalità tecnica della stazione appaltante. Inoltre, i requisiti di competenza specifica dei commissari devono essere riferiti alla Commissione nel suo complesso e non ai singoli componenti, essendo sufficiente l’esperienza in aree tematiche omogenee rispetto all’oggetto del contratto.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 2 di una procedura aperta indetta da ARIA S.p.A. per l’affidamento del servizio di ristorazione per gli Enti del Sistema Sanitario Regionale. L’atto di gara prevedeva che gli Enti mettessero a disposizione del fornitore le attrezzature presenti nelle strutture, ivi inclusi carrelli e stazioni di rigenerazione. La ricorrente, che era il gestore uscente presso alcune strutture, contestava che dette attrezzature fossero di sua proprietà e non dell’ente, rilevando tale errore con un apposito quesito in sede di gara, cui la stazione appaltante aveva risposto confermando il contenuto della documentazione. L’aggiudicatario risultava, invece, il RTI controinteressato, la cui offerta non prevedeva la fornitura di nuove attrezzature ma la manutenzione di quelle esistenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato in via preliminare l’eccezione di irricevibilità del primo motivo di ricorso, con cui si censurava la carenza dell’offerta dell’aggiudicatario per la mancata previsione di nuove attrezzature presso l’ASST di Pavia. Il Collegio ha ritenuto che tale doglianza, benché formalmente diretta contro l’offerta, sostanzialmente contestasse la clausola della lex specialis che dava per scontata la proprietà delle attrezzature in capo all’Ente. La ricorrente, avendo avuto conoscenza dell’errore e avendolo segnalato in sede di gara con il quesito, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la clausola che riteneva lesiva, non potendo invece attendere l’esito della procedura. La mancata impugnazione della disciplina di gara rende, quindi, irricevibile la censura.
Sul merito delle ulteriori doglianze, la sentenza richiama i consolidati principi in materia di verifica di anomalia, ribadendo che il sindacato del giudice amministrativo non può sostituirsi alla valutazione tecnica della stazione appaltante, salvo che emergano profili di manifesta illogicità o travisamento. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto infondate le censure relative all’incompletezza dell’offerta per la mancata previsione di attrezzature, in quanto la lex specialis le metteva a disposizione dell’aggiudicatario. Ha, inoltre, rigettato le contestazioni sull’indeterminatezza del numero di carrelli, rilevando che l’offerta conteneva criteri oggettivi per la loro determinazione, e quelle sul piano trasporti, osservando che la documentazione tecnica riportava una disponibilità di mezzi superiore a quella minima necessaria.
Con riferimento al motivo concernente l’insufficienza del personale, il Collegio ha precisato che il diagramma di Gantt, non richiesto dal disciplinare, ha una mera funzione descrittiva e non può essere assunto a parametro di valutazione dell’offerta tecnica, che risultava compiutamente descritta nel capitolo dedicato all’organizzazione del lavoro. Parimenti infondata è stata ritenuta la censura sulla congruità del costo della manodopera, atteso che l’aggiudicatario aveva prudenzialmente sovrastimato tale costo per far fronte a eventuali imprevisti, compreso il rinnovo del CCNL. Il TAR ha, infine, disatteso le censure sulla composizione della Commissione di gara, richiamando il principio per cui le specifiche competenze devono essere valutate con riferimento alla Commissione nel suo complesso e non ai singoli componenti, e quelle sulla brevità dei tempi di valutazione, che deve essere accompagnata da censure sostanziali sul risultato finale. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato in parte irricevibile e in parte infondato.
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Nota della Redazione
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