Correzione prova scritta esame avvocato e sindacato del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 797 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di esame di un’istanza cautelare avverso il verbale di correzione della prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, non può sostituire il proprio giudizio a quello della commissione esaminatrice. La valutazione espressa con punteggio numerico è sindacabile solo in presenza di manifesta erroneità, che ricorre quando il giudizio appaia illogico, arbitrario o fondato su un travisamento del fatto. L’elaborato che si risolva nella mera esposizione degli istituti giuridici rilevanti, senza essere realmente strutturato come atto processuale, non integra i presupposti per il rilievo cautelare della manifesta erroneità.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato alla sessione 2025 dell’esame di avvocato, impugnava il verbale con cui la Sottocommissione aveva corretto la prova scritta, attribuendo all’elaborato di cui alla busta n. 515 la votazione di 15/30, insufficiente per l’ammissione alla prova orale. Con il ricorso, notificato anche avverso la comunicazione di non ammissione pubblicata sul portale del Ministero della Giustizia, il candidato chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, esaminata la domanda cautelare alla luce dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che dall’elaborato non emergano elementi idonei a dimostrare la manifesta erroneità del giudizio espresso con punteggio numerico.
Ad un primo esame, il Collegio ha osservato che il compito del ricorrente, pur dando conto degli istituti giuridici rilevanti per la traccia, non risultava realmente strutturato come atto processuale. Tale carenza, propria della prova scritta dell’esame di abilitazione, non consentiva di ravvisare il requisito del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta.
Quanto alle spese, il Collegio, considerate le oscillazioni giurisprudenziali in materia, ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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