Illegittimità del DASPO urbano per eccessiva estensione delle aree vietate (TAR Lombardia n. 3461 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione personale, il divieto di accesso alle infrastrutture di trasporto di cui all’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017 deve essere limitato ai luoghi in cui sono stati commessi i fatti di reato denunciati, alle aree tecnicamente qualificabili come pertinenze ed alle aree con essi funzionalmente collegate, non potendosi estendere a piazze distanti e prive di alcun nesso con i fatti. Il riferimento alle “pertinenze” contenuto nell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 14/2017 individua esclusivamente i luoghi o spazi tecnici posti al servizio delle infrastrutture. È altresì illegittimo il divieto di “stazionamento nelle immediate vicinanze” delle aree interdette, atteso che l’art. 10 citato prevede il solo divieto di accesso, a differenza dell’art. 13-bis, comma 1-ter, che espressamente ricomprende anche il divieto di stazionamento: la sua introduzione in via amministrativa realizza una limitazione della libertà di circolazione senza idonea copertura legislativa.
Il Fatto
Una minore, nel corso di una manifestazione di piazza, veniva tratta in arresto per resistenza aggravata e deferita per altri reati dopo aver tentato di forzare il blocco delle forze di polizia all’interno della stazione ferroviaria. La Questura adottava nei suoi confronti due provvedimenti: un DASPO urbano ex art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, che vietava per dodici mesi l’accesso alla stazione, alla metropolitana e alle piazze limitrofe, ed un DASPO anti-rissa ex art. 13-bis, comma 1, che per due anni precludeva l’accesso a tutti gli esercizi pubblici di una vasta area della città. Entrambi i provvedimenti venivano notificati esclusivamente al padre della minore.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto le censure relative alla notifica, ritenendo che gli artt. 10, comma 4 e 13-bis, comma 3 presuppongano la titolarità della responsabilità genitoriale in capo a entrambi i genitori ma che la notifica ad uno solo di essi sia idonea ad assicurare la conoscenza legale dell’atto. Ha inoltre ritenuto legittima l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento in ragione dell’urgenza connessa alla prevenzione di nuovi reati e ha escluso la violazione del ne bis in idem convenzionale, trattandosi di misure di prevenzione non aventi natura sostanzialmente penale secondo i criteri Engel.
Il Collegio ha però accolto il sesto e il settimo motivo. Quanto al DASPO anti-rissa, pur sussistendo un collegamento tra i fatti e la presenza di esercizi pubblici nella stazione, la Questura ha inibito l’accesso a tutti i locali di un’area oggettivamente vasta, senza che tali luoghi avessero attinenza con il sito in cui si erano verificati gli scontri. La misura risulta illegittima per violazione dell’art. 13-bis, comma 1, il quale richiede che gli esercizi siano specificamente individuati in ragione dei luoghi di commissione dei reati.
Con riferimento al DASPO urbano, la Corte ha ritenuto ragionevole l’inclusione della stazione e della metropolitana, luoghi in cui i fatti si erano consumati. Ha invece ritenuto sproporzionata l’estensione del divieto alle piazze, distanti e prive di collegamento funzionale con i luoghi dei fatti, non qualificabili come pertinenze ai sensi dell’art. 9, comma 1, che si riferisce ai soli spazi posti al servizio delle infrastrutture. La motivazione risulta insufficiente quanto all’estensione del divieto.
Fondata anche la censura sul divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze, introdotto senza copertura legislativa, atteso che l’art. 10 contempla solo il divieto di accesso, diversamente dall’art. 13-bis. Il ricorso è stato quindi accolto in parte, con annullamento parziale dei provvedimenti e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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