Contro il collaudo di opere pubbliche e l’escussione della garanzia è competente il giudice ordinario (TAR Lombardia n. 3402 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al collaudo di opere pubbliche e alla conseguente escussione della garanzia definitiva appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. L’attività di collaudo rientra nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, che si caratterizza per l’assenza di poteri autoritativi ed è disciplinata dal diritto privato; in tale fase si controverte esclusivamente in materia di diritti soggettivi. La domanda di accertamento dell’inesistenza della debenza dell’importo preteso dall’ente e di manleva, in relazione alla garanzia definitiva, riguarda il rapporto privatistico e non può essere devoluta al giudice amministrativo. Per la riproposizione del giudizio dinanzi al giudice ordinario, trova applicazione il termine di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto l’aggiudicazione del lotto 5 di un appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica di fabbricati di proprietà dell’Aler. Con determinazione del 5 agosto 2025, l’Azienda aveva ammesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo ai sensi dell’art. 234, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, approvato la contabilità finale e autorizzato il recupero del credito mediante l’escussione della garanzia definitiva.
La società impugnava tale determinazione, unitamente alla proposta del RUP e alla nota del collaudatore, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. L’Aler si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia sarebbe stata devoluta al giudice ordinario, trattandosi di fase esecutiva del contratto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione. Ha osservato che la controversia, volta a contestare le risultanze del collaudo delle opere, attiene alla fase di esecuzione del contratto, la quale si caratterizza per l’assenza di poteri autoritativi. Tale fase, disciplinata dal diritto privato, involge esclusivamente diritti soggettivi, con la conseguenza che le relative controversie esorbitano dalla giurisdizione amministrativa.
Il collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e amministrativa secondo cui le controversie inerenti al collaudo di opere pubbliche rientrano pienamente nell’ambito della fase esecutiva del rapporto contrattuale, che è di natura paritetica e non autoritativa. A sostegno di tale conclusione sono state citate le Cass. Civ., Sez. Un., n. 19049 del 2010 e altre pronunce di merito conformi.
Parimenti, è stato affermato che le controversie aventi ad oggetto l’escussione della cauzione definitiva o della polizza fideiussoria, rilasciate a garanzia dell’adempimento di obblighi assunti dal partecipante a una gara, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. La domanda di accertamento dell’inesistenza della debenza dell’importo preteso dall’ente riguarda il rapporto privatistico, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 17741 del 2015.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione che il giudizio potrà essere riproposto dinanzi al giudice ordinario entro il termine di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Le spese di giudizio sono state poste a carico della società ricorrente, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge.
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Nota della Redazione
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