Ottemperanza per la carta docente: termine per l’amministrazione e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3345 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente all’erogazione della carta docente costituisce titolo esecutivo, la cui ottemperanza può essere richiesta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm.. L’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza. In caso di perdurante inerzia, il giudice può nominare un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, che provvede in via sostitutiva, anche avvalendosi dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. La nomina del commissario ad acta costituisce circostanza che può essere valutata, unitamente alla eccezionale mole del contenzioso in materia, per escludere la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm..
Il Fatto
Il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire dell’erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento tramite carta elettronica.
A fronte del mancato adempimento spontaneo da parte dell’amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, nonché la condanna al pagamento delle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, accertando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero presso la sede reale, e che era stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, che decorre dalla notificazione del titolo esecutivo.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la pretesa del ricorrente risultava adeguatamente documentata e che l’amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Il giudice ha quindi ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che lo stesso assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso e della struttura organizzativa regionale, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, ritenendo la stessa manifestamente iniqua nel caso specifico, in considerazione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta e delle circostanze che hanno determinato il ritardo, da ricondurre alla eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in € 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenendo conto della serialità del contenzioso come indicato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
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Nota della Redazione
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