Ottemperanza del giudicato sulla Carta del docente e pagamento entro novanta giorni (TAR Lombardia n. 3315 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo riguardo al diritto di credito inadempiuto, ma è volto a consentirne il soddisfacimento sulla base della dimensione che discende dal titolo esecutivo. L’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, la quale può verificare l’esatta misura di capitale residuo e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. L’azione di ottemperanza è proponibile decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In caso di accoglimento, il giudice assegna all’Amministrazione un termine per adempiere e nomina sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli la somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 mediante l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. L’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento e il creditore proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa era sorretta da idonea documentazione e il titolo aveva valore di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’Ente debitore non aveva adeguatamente contrastato la domanda. Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza ha la sola funzione di consentire il soddisfacimento del diritto di credito, la cui esatta dimensione dipende dal titolo e dalle norme applicabili. Di conseguenza, i conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, la cui misura e decorrenza vanno verificate secondo i parametri di cui agli artt. 1282 e segg. cod. civ.
Il Collegio ha accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, prima dell’avvio dell’azione. Ha pertanto dichiarato l’inottemperanza e assegnato al Ministero il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per il pagamento delle somme dovute, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che provvederà alla determinazione definitiva dell’importo e all’adozione degli atti necessari. L’attività commissariale è stata ritenuta funzione istituzionale del dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica, senza diritto ad alcun compenso. Il Ministero è stato infine condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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