Cessazione materia del contendere per pagamento posteriore al ricorso (TAR Lombardia n. 3286 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza consegue all’esecuzione spontanea del giudicato da parte dell’amministrazione, purché integrale e intervenuta nel corso del giudizio. L’adempimento successivo alla proposizione del ricorso non esclude la soccombenza virtuale dell’amministrazione, che resta conseguentemente gravata dalle spese di lite, ancorché il giudice dichiari cessata la materia del contendere.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità per ferie non godute relative a più annualità scolastiche. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che fosse data esecuzione al giudicato.
Nelle more del giudizio, e precisamente in prossimità della camera di consiglio, l’amministrazione provvedeva al pagamento integrale di quanto dovuto alla ricorrente. Quest’ultima ne dava atto con apposita nota depositata in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che l’amministrazione aveva integralmente eseguito la sentenza, provvedendo al pagamento della somma dovuta dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Tale circostanza, tempestivamente comunicata dalla ricorrente, ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il TAR ha rilevato che l’esecuzione è intervenuta solo in un momento successivo all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, sicché l’amministrazione, pur avendo ottemperato, non poteva essere esonerata dagli oneri processuali. La soccombenza virtuale è stata pertanto posta a carico del Ministero, con condanna al rimborso delle spese in favore della parte ricorrente.
La decisione si pone in continuità con il consolidato orientamento secondo cui l’adempimento sopravvenuto non elide l’onere delle spese a carico dell’amministrazione, che ha reso necessario il ricorso per ottenere quanto già riconosciuto dal giudice. La liquidazione è avvenuta in via forfettaria, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi della normativa vigente in materia di patrocinio.
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Nota della Redazione
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