Ottemperanza per carte docente inammissibile senza notifica del titolo al domicilio digitale dell’amministrazione centrale (TAR Lombardia n. 3214 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 decorre solo dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede legale dell’amministrazione debitrice, effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata primario risultante dal Registro delle PP.AA., ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.Lgs. n. 179/2012. La notifica effettuata presso l’indirizzo pec di un ufficio periferico dell’amministrazione, o presso la sede dell’Avvocatura dello Stato, non è idonea a far decorrere il termine e determina l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice ordinario una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, tramite carta elettronica, della somma di € 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. A fronte del mancato adempimento, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che fosse ordinata l’integrale esecuzione del giudicato.
Il Ministero si costituiva per resistere. Nel corso dell’udienza camerale, il Collegio ravvisava possibili profili di inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, derivante dalla notifica del titolo esecutivo a un indirizzo non corrispondente a quello prescritto dalla legge.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non validamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Tale termine, secondo la giurisprudenza citata dal Collegio, si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, poiché l’azione si configura come strumento alternativo all’esecuzione forzata.
Il Collegio ha precisato che la notifica del titolo esecutivo a mezzo PEC deve essere effettuata all’indirizzo digitale estratto dai pubblici elenchi. L’art. 16-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2012 individua come pubblici elenchi il Registro INI-PEC, l’INAD, l’ANPR, il Registro delle PP.AA. e il ReGIndE. La possibilità di utilizzare il domicilio digitale presente sul Registro IPA è ammessa solo in via residuale, ai sensi del comma 1-ter della medesima disposizione, ovvero quando l’indirizzo non sia presente nel Registro delle PP.AA.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha eletto quale domicilio digitale l’indirizzo pec uffgabinetto@postacert.istruzione.it, inserito nel Registro delle PP.AA. La notifica del titolo esecutivo, invece, era stata effettuata presso l’indirizzo dell’Ufficio scolastico territoriale di Milano, che non rappresenta il debitore tenuto all’adempimento, ossia l’amministrazione centrale. Il Collegio ha altresì escluso ogni rilievo alla notifica presso l’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, indicato in un comunicato ministeriale privo di efficacia normativa.
Il TAR ha infine precisato che la notificazione presso la sede dell’Avvocatura dello Stato non può surrogare l’incombente della notifica alla sede reale dell’ente, essendo prevista solo a fini processuali. La mancata notifica del titolo in forma esecutiva comporta che il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 non abbia iniziato a decorrere, rendendo inammissibile l’azione di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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