Ottemperanza per carta docente inammissibile senza notifica al domicilio digitale del Ministero (TAR Lombardia n. 3205 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza volto a ottenere l’esecuzione di una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro è inammissibile se la notifica del titolo esecutivo non è validamente effettuata, non essendo così decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. La notifica deve essere eseguita presso il domicilio digitale dell’amministrazione debitrice estratto dal Registro delle PP.AA., ai sensi dell’art. 16, comma 12, D.Lgs. n. 179/2012; la notifica all’indirizzo PEC risultante dal Registro IPA è valida solo in via sussidiaria, qualora l’amministrazione non abbia comunicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA. La notifica alla sede dell’Avvocatura dello Stato non è idonea a far decorrere il predetto termine.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice ordinario una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, tramite carta elettronica, della somma annua di € 500,00 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 (c.d. carta docente).
Non avendo ricevuto l’erogazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l’integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato, dandone avviso a verbale, un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni statali di completare le procedure di pagamento entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, decorso il quale soltanto il creditore può procedere ad esecuzione forzata o alla notifica dell’atto di precetto.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha chiarito che tale disposizione si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, configurandosi detto giudizio come rimedio alternativo all’esecuzione forzata. La notifica del titolo esecutivo presso la sede legale dell’ente debitore è funzionale ad attivare il procedimento contabile per l’adempimento spontaneo.
Nel caso di notifica a mezzo PEC, il Collegio ha precisato che è onere del creditore individuare correttamente l’indirizzo digitale, facendo riferimento ai pubblici elenchi indicati dall’art. 16-ter, comma 1, D.Lgs. n. 179/2012, tra cui il Registro delle PP.AA. Il successivo comma 1-ter consente di utilizzare il domicilio digitale del Registro IPA solo in via sussidiaria, qualora l’indirizzo non sia presente nel Registro delle PP.AA. Tale conclusione non è smentita dall’art. 3-bis, comma 1-bis, legge n. 53/1994, che si limita a un raccordo normativo con la disciplina dell’art. 16-ter, senza equiparare il Registro IPA agli altri elenchi.
Nel caso di specie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva inserito nel Registro delle PP.AA. il proprio domicilio digitale ufficiale, mentre la notifica del titolo esecutivo era stata effettuata a un indirizzo PEC presente sul Registro IPA e agli Uffici Scolastici Regionale e Provinciale, che non rappresentano l’amministrazione centrale debitrice. Il TAR ha altresì escluso che la notifica presso l’Avvocatura dello Stato potesse surrogare l’incombente, essendo prevista solo a fini processuali.
La mancata notifica del titolo presso la sede reale dell’ente ha determinato la mancata decorrenza del termine dilatorio, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Le spese di lite sono state compensate, considerata la difesa di mero stile dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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