Divieto generalizzato di installazione di stazioni radio base e silenzio-assenso (TAR Lombardia n. 3157 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le infrastrutture di comunicazione elettronica, assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria dall’art. 43, comma 4, del D. Lgs. n. 259/2003, sono in generale compatibili con ogni destinazione urbanistica prevista dagli strumenti di pianificazione comunale. I Comuni non possono introdurre nei propri regolamenti o atti di pianificazione limitazioni di ordine generale all’installazione degli impianti, conformemente all’art. 8, comma 6, della Legge n. 36/2001. L’Amministrazione che intenda negare l’autorizzazione per ragioni urbanistiche o paesaggistiche è onerata di dimostrare l’esistenza di un divieto specifico, motivato e proporzionato, che non comprometta l’interesse pubblico alla copertura del territorio, specificando le ragioni del rigetto con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, presentava al Comune di Vidigulfo un’istanza di autorizzazione per l’installazione di una Stazione Radio Base, dichiarando la conformità ai limiti di esposizione di cui alla Legge n. 36/2001. Ottenuti il nulla osta dell’Aeronautica militare, l’autorizzazione dell’ENAC e il parere favorevole di ARPA Lombardia, l’operatore autocertificava la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003 e comunicava l’inizio lavori.
Il Comune trasmetteva tardivamente un preavviso di diniego per mancanza di documentazione e, nonostante l’invio di osservazioni e la ritrasmissione degli atti richiesti, adottava il divieto di prosecuzione dei lavori, sostenendo la carenza dell’Esame di Impatto Paesistico e dell’autorizzazione di passo carraio da parte dell’Ente proprietario. La società impugnava i provvedimenti, deducendo la violazione della normativa di settore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio preliminarmente richiama l’orientamento per cui il D. Lgs. n. 259/2003, assimilando le infrastrutture di comunicazione elettronica ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e dichiarandone la pubblica utilità, sancisce la generale compatibilità di tali impianti con qualsiasi destinazione urbanistica. L’operatore, al di fuori delle ipotesi di regolamentazione delle aree preferenziali, è libero di scegliere il sito tecnicamente più idoneo e non è tenuto a dimostrare l’insufficienza della copertura esistente.
Nella fattispecie, il Tribunale ritiene condivisibili le argomentazioni della ricorrente: la documentazione richiesta dal Comune era già stata depositata con l’istanza originaria e comunque ritrasmessa, la DGR n. 10974/2009 non introduce un divieto assoluto di installazione, e l’accesso al sito non richiedeva l’apertura di un passo carraio permanente. Il diniego comunale, basato su carenze documentali in realtà insussistenti, si risolverebbe in un divieto generalizzato all’installazione di SRB, non consentito dalla normativa.
La Corte ribadisce che l’Amministrazione può sottrarsi all’indicazione di modifiche progettuali solo dimostrando una ineliminabile e concreta incompatibilità del progetto con gli interessi tutelati. I limiti generalizzati alla localizzazione degli impianti sono illegittimi in assenza di una plausibile ragione giustificativa; gli effetti degli impianti, ormai componente necessaria del paesaggio, possono essere “dosati” attraverso prescrizioni sulle modalità di realizzazione, ma non cancellati con divieti aprioristici.
Il Tribunale accoglie il ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, annullando i provvedimenti impugnati e accertando il diritto della società a realizzare la stazione radio base. Le spese sono compensate, con il contributo unificato posto a carico del Comune soccombente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.