L’ottemperanza per la carta docente prescinde dalla natura alimentare del beneficio (TAR Lombardia n. 3135 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è il rimedio esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che riconoscono il diritto alla carta elettronica del docente, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In tale sede, il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni, nominando sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., può essere respinta quando sussistano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di attivazione del beneficio, l’eccezionale mole di contenzioso seriale e la natura non alimentare del beneficio stesso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, in sede di cognizione, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di euro 1.000,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata in data 11 aprile 2024 ed era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria. Il ricorso era stato ritualmente notificato il 17 luglio 2025, dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La domanda di ottemperanza è stata quindi ritenuta fondata, con conseguente condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro i successivi sessanta giorni. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, senza che sia dovuto alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il TAR l’ha respinta. Pur richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che ha chiarito l’autonomia dell’ipotesi delle “altre ragioni ostative” rispetto alla manifesta iniquità, il Collegio ha ritenuto che, nel caso di specie, ricorressero molteplici ragioni ostative. In particolare, è stata valorizzata la complessità del procedimento di attivazione della carta, che coinvolge una pluralità di soggetti tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, nonché l’eccezionale mole di contenzioso seriale.
Il TAR ha infine escluso che la carta docente configuri un mezzo di sostentamento del lavoratore, trattandosi di un beneficio di modesta entità finalizzato alla formazione professionale. Tale circostanza, unita alla natura non alimentare del beneficio, ha ridotto i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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