Cessazione della materia del contendere e spese di lite nell’ottemperanza per la carta docente (TAR Lombardia n. 3114 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, integra la condizione di procedibilità del ricorso. L’avvenuto accredito, da parte dell’Amministrazione, delle somme oggetto della sentenza da ottemperare determina la cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente in via virtuale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Con sentenza del giudice ordinario, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a riconoscere alla ricorrente la carta docente per un importo complessivo di 1.500,00 euro, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza, notificata all’Amministrazione con richiesta di adempimento, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice.
A fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. Nelle more del giudizio, ha tuttavia dichiarato l’avvenuto accredito delle somme, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo soddisfatta la condizione prevista dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
Nel merito, il Collegio ha preso atto dell’avvenuto adempimento, dichiarando la cessazione della materia del contendere, in ragione dell’accredito delle somme dovute sulla carta docente, come allegato dalla ricorrente.
Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione resistente. La liquidazione è stata contenuta in misura ridotta, tenuto conto del limitato impegno difensivo, trattandosi di causa seriale su un’unica questione, senza specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Il Collegio ha richiamato a sostegno Consiglio di Stato, Sez. VII, 15 gennaio 2026, n. 331, e Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221.
Le spese, liquidate in 800,00 euro oltre accessori, sono state distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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