Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento delle spese liquidate dal giudice ordinario (TAR Lombardia n. 3054 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme liquidate a titolo di spese di lite in una sentenza del giudice ordinario, l’avvenuto accredito delle somme da parte dell’amministrazione, successivamente alla notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria non esclude la condanna dell’amministrazione resistente alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento successivo alla proposizione del ricorso non fa venir meno la necessità della tutela giurisdizionale azionata. La liquidazione delle spese deve tenere conto del limitato impegno difensivo richiesto in una causa che verte su un’unica questione, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Varese, sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.100,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della parte risultata vittoriosa, dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente, difensore antistatario, agiva pertanto dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza della citata sentenza, nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio. L’amministrazione, costituitasi in giudizio, documentava che, dopo la proposizione del ricorso, le somme indicate nella sentenza erano state accreditate, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere; conclusione condivisa dal ricorrente, il quale insisteva tuttavia per la rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che, dopo la notifica della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, necessario per la proposizione dell’azione di ottemperanza avverso un provvedimento del giudice ordinario.
Nel merito, il Collegio ha dato atto della cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuto accredito delle somme dovute. Il giudice ha quindi affrontato la questione delle spese del giudizio di ottemperanza, affermando che, per il principio della soccombenza virtuale, queste devono essere poste a carico dell’amministrazione resistente, nonostante l’intervenuto adempimento successivo alla proposizione del ricorso.
Il Collegio ha precisato che la liquidazione deve essere effettuata tenendo conto del limitato impegno richiesto al difensore, trattandosi di causa vertente su un’unica questione, avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario per la sola parte relativa alla condanna alle spese di giudizio, che non comporta l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto.
In applicazione di tali principi, il TAR ha condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per compensi e spese, oltre IVA e CPA, ed onere del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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