Cessazione della materia del contendere per ottemperanza al giudicato (TAR Lombardia n. 2980 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza va dichiarata quando l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, dando esecuzione al giudicato. L’avvenuto pagamento delle somme riconosciute in sede di cognizione determina il venir meno dell’interesse alla decisione, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento sull’obbligo di provvedere. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono il criterio della virtuale soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione, ancorché la pronuncia non accolga formalmente il ricorso, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente vincitore di una procedura selettiva, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che ne aveva riconosciuto il diritto al pagamento di determinate somme. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, l’interessato aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato.
Costituitosi in giudizio, il Ministero non aveva contestato il fondamento della pretesa. Nelle more del giudizio, tuttavia, il ricorrente aveva depositato una memoria dalla quale risultava l’avvenuto pagamento delle somme richieste, con conseguente integrale soddisfazione della sua pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, alla luce della memoria depositata dal ricorrente in vista dell’udienza camerale, l’obbligazione pecuniaria derivante dal giudicato era stata integralmente adempiuta dall’Amministrazione. La pretesa azionata in sede di ottemperanza era pertanto venuta meno, rendendo improcedibile il giudizio.
Il TAR ha quindi applicato il principio per cui, quando l’Amministrazione dimostra di aver dato piena esecuzione alla sentenza, il ricorso per ottemperanza perde il suo oggetto e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm., norma che codifica l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, risulti soddisfatta la pretesa del ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione, qualificata parte virtualmente soccombente: la soccombenza va infatti valutata con riguardo all’esito complessivo della vicenda, nel quale l’adempimento tardivo non elimina la necessità per il ricorrente di agire in giudizio per ottenere quanto già riconosciutogli. Le spese, liquidate in misura forfettaria, sono state distratte in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm. e dell’art. 93 cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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